Altri contenuti - Whistleblower - Segnalazione di condotte illecite
Modalità di segnalazione e informazioni utili
Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall’altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n°311 del 12 luglio 2023 ha adottato specifiche Linee guida volte a dare indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni, come previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 24/2023.
Garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza ma anche in caso di ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. Tale protezione, oltre ad essere, ora, ulteriormente rafforzata, è anche estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell’intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l’istituto in questione un importante presidio per la legalità, per la concorrenza e per garantire il buon andamento e l’imparzialità delle pubbliche amministrazioni.
Le segnalazioni devono riguardare illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, ovvero qualsiasi altro tipo di illecito, atto od omissione espressamente previsto dall’art. 2 del D.Lgs.24/2023 (decreto attuativo della direttiva (UE) 2019/1937).
I soggetti legittimati a presentare la segnalazione sono dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, consulenti, volontari o tirocinanti che svolgono la propria attività presso il C.I.A.S.S.
Ulteriore novità del d.lgs. n. 24/2023 consiste nel fatto che la tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti del settore pubblico e del settore privato che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante (Facilitatore, Colleghi di lavoro e Persone del medesimo contesto lavorativo, Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano, Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica ) .
Ciò anche quando si tratta di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Pertanto, a rilevare è l’esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il soggetto pubblico o privato nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.
Infine, possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell’ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.
La tutela della riservatezza del segnalante è garantita dalla adozione di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, rispettose della normativa vigente. Tutte le segnalazioni sono ricevute, visualizzate e gestite esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dal suo staff, formalmente autorizzati al trattamento dei dati personali e tenuti alla riservatezza a norma di legge.
Come effettuare una segnalazione
Il C.I.A.S.S. ha predisposto tre appositi canali interni per ricevere segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
- PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI con modalità informatiche (piattaforma online)
- PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI IN FORMA SCRITTA
- PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI IN FORMA ORALE
Al fine di garantire l’applicazione delle norme e procedure a tutela del segnalante, si raccomanda di specificare nella segnalazione che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.
PER INVIARE SEGNALAZIONI DIRETTAMENTE AD A.N.A.C.
(Ad esempio nell'impostesi in cui la segnalazione riguardi il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'ente)
(Ad esempio nell'impostesi in cui la segnalazione riguardi il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'ente)
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