Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.
Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
Le tariffe del tributo sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
La tariffa per le utenze domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto alle superfici occupate ed in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, per la parte variabile in rapporto ai costi complessivi relativi alla produzione dei rifiuti, alla quantità complessiva di produzione di rifiuti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare.
La tariffa per le utenze non domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto ai costi fissi per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività e per la parte variabile in rapporto ai costi unitari di gestione dei rifiuti per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività.
Maggiorazione
Alla tariffa determinata in base alle disposizioni regolamentari si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, da  versare  allo Stato contestualmente all’ultima rata di versamento del tributo.
 
Piano Tariffario
Il Piano Tariffario  del tributo comunale sui rifiuti e servizi “Tares” è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 in data 30/09/2013.
Delibera del Consiglio Comunale n. 31 in data 30/09/2013
Piano tariffario
 
Tariffe
Le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e servizi “Tares” sono state  approvate  dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 in data 30/09/2013.
Delibera del Consiglio Comunale n. 31 in data 30/09/2013
Tariffe
 
Regolamento e rate di versamento
Il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e servizi “Tares” è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 in data 24/06/2013.
Le rate per il versamento sono stati così stabilite: Entro il 30/09/2013 – 1^ rata;  entro il 30/10/2013 – 2^ rata;  Entro il 16/12/2013 – Saldo.
Delibera del Consiglio Comunale n. 21  in data 24/06/2013
Regolamento
 

Con la  risoluzione n. 10 del 2 dicembre 2013 il dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze  ha  ribadito a chiare lettere che i pagamenti del prelievo sui rifiuti e della maggiorazione Tares devono essere effettuati o tramite modello F24 o anche mediante bollettino di conto corrente postale. La scadenza del versamento non può essere stabilita oltre il termine del 16 dicembre 2013. Norme particolari per i comuni di alcune regioni e province a statuto speciale e per i versamenti dei cittadini all'estero.n l'Agenzia delle entrate:

- i pagamenti del prelievo sui rifiuti e della maggiorazione Tares devono essere effettuati tramite modello F24

- occorre utilizzare i codici tributo istituiti per la Tares con le risoluzioni n. 37 del 27 maggio 2013 e n. 42 del 28 giugno 2013 e ciò per due ordini di ragioni: da un lato per garantire la regolarità e tempestività dei flussi finanziari e informativi destinati ai comuni, dall'altro per rendere disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, compresi gli enti pubblici;

- i versamenti possono essere effettuati anche mediante il bollettino di conto corrente postale predisposto per la Tares con decreto direttoriale 14 maggio 2013, previsto dall'art. 14, comma 35, del dl n. 201 del 2011, che disciplina il tributo

- la scadenza del versamento non può essere stabilita oltre il termine del 16 dicembre 2013.

indipendentemente dalle scelte operate dai comuni in tema di copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 5 del dl n. 102 del 2013, gli enti locali devono inviare ai contribuenti in occasione dell'ultima rata il modello precompilato di pagamento del tributo, costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale, che prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione.

Si ricorda, infatti, che l'art. 10, comma 2, lett. c) del dl n. 35 del 2013 dispone che la maggiorazione Tares pari a 0,30 euro a mq è riservata allo stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo con F24 o con bollettino postale, come anche chiarito nella risoluzione n. 9/Df del 2013.

Invece i residenti all'estero, nel caso in cui non possa essere utilizzato il modello F24 (oppure il modello F24 «enti pubblici»), devono:

contattare direttamente i comuni per il versamento relativo al tributo o alla tariffa puntuale di cui al comma 29 dell'art. 14 del dl n. 201 del 2011;

effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia utilizzando il codice Iban IT80R0100003245348001150300, per il versamento relativo alla maggiorazione Tares che verrà accreditata al bilancio dello Stato. Occorre, poi, indicare il codice Bic «BITAITRRENT», corrispondente alla Banca d'Italia. Come causale del versamento devono essere indicati:

il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo stato estero di residenza, se posseduto;

la sigla «magg.Tares», il nome del comune ove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3955;

l'annualità di riferimento.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al comune per i necessari controlli del caso.

 

Contatti ed informazioni
Comune di portobuffolè – Ufficio Tributi
Telefono 0422/850735
E-mail: portobuffole@tin.it
Orario di sportello al pubblico:
 
  Lunedi
  Martedi
  Giovedi
  17.00-18.30
  10.00-12.30
  10.30-12.30
 
E’ possibile prenotare un appuntamento in orario diverso telefonando allo 0422/850735
 
Modulistica e collegamenti

 
Modelli di dichiarazione – istanze – rettifiche – dichiarazioni sostitutive


Agenzia delle Entrate –
MOD.F24 Semplificato  e   Relative istruzioni
MOD.F24 Unificato   e   Relative istruzioni
 


Domande e risposte frequenti
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