Servizi Demografici

Consulta gli orari dell'ufficio

Rivolgersi all'ufficio per: Il Servizio garantisce il mantenimento e l'erogazione di tutte le seguenti attività: Anagrafe della Popolazione Residente , Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) , Stato Civile, Servizio Elettorale, Leva militare, Concessioni cimiteriali e Polizia mortuaria .
 

Albo Presidenti di Seggio: Iscrizioni/Cancellazioni

COSA: L'iscrizione all'Albo consente, in occasione delle elezioni, di poter essere nominati Presidente di Seggio elettorale da parte della Corte d'Appello. L'iscrizione può essere effettuata nel mese di ottobre di ogni anno. In seguito, se lo si desidera, si può chiedere che il proprio nome venga cancellato dall'Albo, con una semplice richiesta scritta motivata. CHI: La richiesta può essere effettuata da chi: • è iscritto nelle liste elettorali del Comune di Fossalta di Portogruaro • possiede un diploma di scuola secondaria di II grado (superiore) o laurea • ha un'età compresa tra i 18 e i 70 anni. COME: E’ sufficiente presentare domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco su moduli prestampati, con indicazione dell'età, del titolo di studio e della professione svolta allegando copia del diploma di maturità e di laurea. QUANTO: La presentazione della richiesta non ha alcun costo. ATTIVITA’ E TEMPI: La modulistica deve essere presentata all’ufficio elettorale. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Le domande sono ricevute solo nel mese di ottobre di ogni anno. Chi è già iscritto non deve ripresentare alcuna domanda. Non possono essere iscritti coloro che esercitano professioni incompatibili (ufficiale sanitario, membro delle forze armate, ecc.). Per cancellarsi è sufficiente presentare apposita richiesta motivata, senza l’utilizzo di specifica modulistica. RIFERIMENTI NORMATIVI: L. 53/90; T.U. 361/57 – T.U. 570/60 ;
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Albo Scrutatori di Seggio: Iscrizioni/Cancellazioni

COSA: L'iscrizione all'Albo consente, in occasione delle elezioni, di poter essere nominati scrutatori di Seggio Elettorale da parte della Commissione Elettorale Comunale. L'iscrizione può essere effettuata esclusivamente nei mesi di ottobre e novembre di ogni anno. In seguito, se lo si desidera, si può chiedere che il proprio nome venga cancellato dall'Albo, con una semplice richiesta scritta su apposito modulo. CHI: La richiesta può essere effettuata da chi: • è iscritto nelle liste elettorali del Comune di Fossalta di Portogruaro • possiede un diploma di scuola primaria o secondaria di I grado (media) • è maggiorenne COME: E’ sufficiente presentare domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco su moduli prestampati con indicazione dell'età, del titolo di studio e della professione svolta. QUANTO: La presentazione della richiesta non ha alcun costo ATTIVITA’ E TEMPI: La modulistica, sia di iscrizione che di cancellazione, deve essere presentata all’ufficio elettorale. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Le domande sono ricevute solo nel periodo fra ottobre e novembre di ogni anno. Chi è già iscritto non deve ripresentare la domanda. Non possono essere iscritti coloro che esercitano professioni incompatibili (ufficiale sanitario, membro delle forze armate, ecc.). Per cancellarsi è sufficiente presentare apposita richiesta. RIFERIMENTI NORMATIVI: L. 53/90 - L. 120/99 – L. 270/05; T.U. 361/57 – T.U. 570/60
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Autentica di firma, fotocopia, legalizzazione foto

COSA: E’ la possibilità di dare autenticità alla propria firma, alla fotocopia di un documento di cui si possieda l’originale e di certificare legalmente che una fototessera riproduca una determinata persona. CHI: Chiunque, anche non residente, può chiedere l’autentica o la legalizzazione all’ufficio competente di qualsiasi Comune italiano. COME: Per l’autentica della propria firma è necessario: ? portare con sé un documento d’identità valido, ? firmare il documento sul quale si chiede la firma autentica allo sportello, di fronte all’operatore; per l’autentica di una fotocopia si deve portare: ? anche il documento in originale; ? la fotocopia che si vuole autenticare; per la legalizzazione di fototessera bisogna avere con sé: ? la fotografia formato tessera che si vuole legalizzare; ? un documento d’identità valido. QUANTO: Diritti di segreteria 0,20 € se in carta libera, 0,50 € se in bollo più l’importo del bollo. L’autentica della fototessera è sempre in carta libera. ATTIVITA’ E TEMPI: L’autentica di firma o di copia e la legalizzazione di fototessera si ottengono presso l’ufficio anagrafe e vengono effettuate immediatamente. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Nei confronti delle pubbliche amministrazioni comprese scuole, università, motorizzazione, gestori in concessione di servizi pubblici (es. Enel, Ferrovie dello Stato, Poste, ecc.) nonché ai privati (es. banche, assicurazioni, ecc) che vi consentono non è più necessario provvedere all’autentica di firma. Per l’autentica della firma e la legalizzazione della fototessera deve presentarsi all’ufficio anagrafe la persona che firma o alla quale appartiene la fototessera. RIFERIMENTI NORMATIVI: D.P.R. 445/28.12.2000
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Autocertificazione e atto di notorietà

COSA: Con il termine generico di autocertificazione si intende la facoltà del cittadino di dichiarare, sotto la propria responsabilità, una serie di stati, fatti e qualità che sono certificati o attestati da una pubblica amministrazione (dichiarazioni sostitutive di certificazione) o conosciute direttamente dal cittadino e riferite a se stesso o a terze persone (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà). CHI: Possono rendere dichiarazioni sostitutive tutti i cittadini italiani e della UE; i cittadini extra comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono rendere dichiarazioni limitatamente ai dati verificabili presso le pubbliche amministrazioni italiane. Possono inoltre utilizzare l’autocertificazione le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni e comitati aventi sedi legali in Italia o nei paesi dell'Unione Europea. COME: A) Per le dichiarazioni sostitutive dei certificati: scrivere su carta semplice e firmare sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all'impiegato), oppure compilare modelli prestampati di dichiarazione messi a disposizione dagli Uffici pubblici. B) Per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà: dichiarare fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e sottoscrivere la dichiarazione dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, oppure sottoscrivere la dichiarazione unendo alla stessa fotocopia della carta di identità valida. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Le autocertificazioni e gli atti di notorietà possono essere resi a tutte le pubbliche amministrazioni comprese scuole, università, motorizzazione, gestori in concessione di servizi pubblici (es. Enel, Ferrovie dello Stato, Poste, ecc.) nonché ai privati (es. banche, assicurazioni, ecc) che vi consentono. L'autocertificazione è consentita per comprovare: • data e luogo di nascita; • residenza; • cittadinanza; • godimento dei diritti civili e politici; • stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a, stato libero; • lo stato di famiglia; • l’esistenza in vita; • la nascita del figlio, decesso del coniuge, dei genitori e dei figli; L'autocertificazione consente di comprovare anche: • l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione; • titolo di studio, esami sostenuti; • appartenenza a ordini professionali; • qualifica professionale posseduta, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto. • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; • stato di disoccupazione; • qualità di pensionato e categoria di pensione; • qualità di studente; • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;• tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario dei provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione; • di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; • qualità di vivenza a carico; • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuto nei registri di stato civile; • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato; Il dichiarante è responsabile in prima persona di eventuale falsità o inesattezza di quanto autocertificato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante, oltre a risponderne penalmente, decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R. 445/2000
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Cambiamento o aggiunta di cognome e nome

COSA: I decreti che autorizzano il cambiamento del nome o del cognome devono essere annotati sull'atto di nascita e su tutti gli altri atti conseguenti alla nascita e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. CHI: Può chiedere la trascrizione l’interessato in possesso del decreto. COME: E’ necessario recarsi all’ufficio di stato civile portando con sé originale del decreto; i successivi adempimenti verranno poi effettuati presso gli Uffici di Stato Civile. QUANTO: La trascrizione non ha alcun costo. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: In base al D.P.R. 396/2000 oggi cambiare il nome o il cognome è diventato più semplice. • Cambiamento nome: chi vuole cambiare il proprio nome o aggiungere al proprio un altro nome deve presentare domanda alla Prefettura del luogo di residenza o quello di nascita. Nella domanda va indicata la modifica che si intende apportare e le motivazioni per cui si fa la richiesta. Il Prefetto assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di accoglimento, con proprio decreto autorizza il richiedente a far affiggere all'Albo Pretorio del Comune di nascita ed a quello di residenza un avviso. Trascorsi 30 gg., senza opposizioni il richiedente potrà ottenere il decreto autorizzativo. • Cambiamento del cognome: chi desidera cambiare il proprio cognome deve farne richiesta al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura del luogo di residenza. Il Prefetto assume le informazioni di rito e, unitamente alla domanda, la trasmette al Ministero indicato. Se accolta l'istanza viene autorizzata ad essere affissa all'Albo Pretorio per 30 gg. consecutivi, trascorsi i quali (senza opposizione) il Ministero provvede alla modifica con proprio decreto. RIFERIMENTI NORMATIVI: D.P.R. 396/2000 - art. 34 e seguenti
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Cambio di indirizzo (all'interno del Comune)

COSA Il cambio di indirizzo deve essere richiesto da coloro che cambiano il proprio domicilio all'interno del territorio di Fossalta di Portogruaro. CHI Chiedono il cambio di indirizzo coloro che già risiedono a Fossalta di Portogruaro ma cambiano domicilio all’interno del territorio comunale. COME E’ necessario presentarsi all’ufficio anagrafe con documento d'identità, patente, libretti di circolazione di veicoli intestati e compilare apposita modulistica che verrà consegnata al momento; i cittadini stranieri extracomunitari devono portare anche il permesso di soggiorno in originale. Qualora si chieda il cambio di indirizzo di tutto un nucleo familiare i documenti indicati dovranno essere presentati per ciascun componente della famiglia. QUANTO Il cambio di indirizzo non ha alcun costo. ATTIVITA’ E TEMPI La segnalazione di cambio d’indirizzo deve essere presentata all’ufficio anagrafe che rilascerà ricevuta dell’istanza presentata e ricevuta contenente i dati della patente e la targa di eventuali veicoli posseduti, che potrà essere esibita a dimostrazione dell’avvenuta richiesta di aggiornamento dei documenti e fino al ricevimento dei tagliandi adesivi da apporre sugli stessi. L’effettiva variazione anagrafica avverrà soltanto dopo che i vigili avranno effettuato sopralluogo di verifica. La pratica si conclude nell'arco di circa 30 giorni, con decorrenza dal giorno in cui è stata presentata la domanda. In caso di esito positivo non seguirà alcuna comunicazione e la variazione anagrafica dovrà intendersi effettuata. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE In caso di esito negativo del sopralluogo verrà data comunicazione all’interessato. La segnalazione di cambio di indirizzo deve essere presentata entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuto l’effettivo cambio di domicilio. Si ricorda che a seguito di cambio di indirizzo è indispensabile regolarizzare la propria posizione relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti (TARSU) rivolgendosi direttamente all’ufficio tributi, presso la sede municipale. RIFERIMENTI NORMATIVI L. 24/12/54 N. 1228 D.P.R. 30/05/89 N. 223
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Carta d'identità

COSA E’ il documento d’identità della persona. Vale 10 anni: in tutta Italia e, se sul retro non c’è la dicitura “non valida per l’espatrio”, vale anche in tutti i paesi dell’Unione Europea e negli altri paesi stranieri che l’accettano. CHI Può essere rilasciata ai cittadini residenti che abbiano compiuto i 15 anni d’età. COME Il rilascio della carta d’identità si ottiene presentandosi all’ufficio anagrafe. Occorre portare con sè: ? 3 fotografie formato tessera uguali e recenti ? carta d’identità scaduta, in scadenza o deteriorata (se non si tratta di un primo rilascio o rilascio a seguito di furto o smarrimento) ? per i soli cittadini stranieri: permesso di soggiorno valido in originale e altro documento d’identità valido 2. Per il rilascio di carta d’identità valida per l’espatrio a cittadini minori di 18 anni è necessario oltre quanto riportato al punto 1: ? assenso dei genitori 3. In caso di carta smarrita o rubata occorre portare, oltre quanto previsto al punto 1 ? originale o copia conforme della denuncia presentata alle competenti autorità ? patente o passaporto o 2 testimoni maggiorenni con carta d’identità o patente o passaporto validi QUANTO Il rilascio della carta d’identità cartacea ha un costo complessivo di 5,20 € ATTIVITA’ E TEMPI La carta d’identità cartacea viene rilasciata dall’ufficio anagrafe immediatamente. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La Carta d’Identità è rinnovabile a partire dal 180° giorno antecedente della scadenza. Si ricorda che è obbligatorio presentarsi personalmente per ottenere il rilascio del proprio documento. Nel caso in cui la carta d’identità sia così deteriorata da risultare illeggibile se ne può chiedere un nuovo rilascio anche prima del 180° giorno antecedente la scadenza e portando con sé quanto previsto al precedente punto 1. RIFERIMENTI NORMATIVI Regio Decreto 18.6.31, n. 773 - Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza Regio Decreto 6.5.40, n. 635 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 19.6.31, n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.65, n. 1656: - Norme sulla circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE Legge 21.11.67, n. 1185: - Norme sui passaporti Decreto del Presidente della Repubblica 6.8.74, n. 649: - Disciplina dell'uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio - D.P.R. 28.12.2000 n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
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Celebrazione matrimonio civile

Che cos'è: I nubendi possono richiedere , dopo l'eseguita pubblicazione, la celebrazione del matrimonio civile presso il palazzo comunale. Gli sposi residenti in altri comuni che intendono celebrare il matrimonio civile a Fossalta di Portogruaro devono farne richiesta all’Ufficio di Stato Civile, previo rilascio di apposita delega da parte del Sindaco del Comune ove sono state richieste le pubblicazioni. Qualora uno dei nubendi sia in imminente pericolo di vita o per infermità o altro impedimento giustificato, l’Ufficiale di Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova lo sposo/la sposa, per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorrono quattro testimoni. Lo stato di imminente pericolo di vita deve essere opportunamente documentato all’Ufficio di Stato Civile, con certificato medico. Il matrimonio civile esclude che l’eventuale successivo matrimonio religioso abbia effetti civili. Come: Gli sposi devono presentarsi nel Palazzo Comunale alla data prestabilita con due testimoni maggiorenni (anche parenti dei nubendi) muniti di valido documento di identità. Normativa di riferimento: D.P.R. 396/2000 art. 101 c.c.
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Certificati ,estratti e copie integrali: nascita - matrimonio - morte

COSA: I certificati servono a dimostrare il luogo e la data dell’evento e possono essere rilasciati solo se trascritti nei registri di Stato Civile del Comune. Gli estratti per riassunto, oltre a quanto indicato nei certificati, contengono anche tutte le eventuali annotazioni riportate sull’atto. Le copie integrali sono invece vere e proprie fotocopie dell’atto e possono essere rilasciate solo per gli atti depositati in originale. CHI: I certificati e gli estratti per riassunto possono essere richiesti da chiunque abbia conoscenza certa degli elementi per l’identificazione dell’intestatario (cognome, nome e data di nascita). Le copie integrali possono essere rilasciate quando è espressamente richiesto da chi vi ha interesse (ad esempio l’intestatario dell’atto, il coniuge o figlio del defunto etc.). Nel caso di richiesta da parte di un terzo è indispensabile la delega dell’interessato con copia della carta d’identità del delegante. COME: E’ sufficiente presentarsi all’ufficio di stato civile. QUANTO: I certificati di stato civile non sono soggetti a diritti di segreteria. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: In caso di documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione o a gestori di pubblici servizi ogni cittadino ha la possibilità di autocertificare tutti i dati contenuti nei propri certificati; l’autocertificazione non può essere utilizzata fra privati o nell’ambito di attività giudiziaria. Tutti i certificati non hanno scadenza, mentre gli estratti per riassunto e le copie integrali hanno validità di 6 mesi. Se dopo la scadenza le informazioni non sono variate gli interessati possono dichiararlo in calce prolungandone la validità (non è necessaria né autentica di firma, né apposizione della stessa in presenza del dipendente addetto al ricevimento del documento). RIFERIMENTI NORMATIVI: D.P.R. 396/2000
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Certificati anagrafici

COSA: Per motivi di lavoro, familiari o personali, è possibile richiedere tutti certificati che riguardano i propri dati anagrafici (stato di famiglia, residenza, cittadinanza italiana, stato libero, vedovanza, esistenza in vita) sia separatamente che in maniera contestuale. Ogni cittadino ha la possibilità di autocertificare tutti i dati contenuti nei propri certificati anagrafici. E’ possibile ottenere anche certificati storici, che si riferiscono al passato. CHI: I certificati vengono rilasciati ai residenti sia personalmente, su richiesta dell’intestatario del certificato, nonché, limitatamente ai certificati di residenza e stato di famiglia, ad altra persona, purché munita di carta d’identità valida. I dati contenuti nei certificati riguardano esclusivamente cittadini residenti oppure coloro che lo siano stati nel periodo per il quale si richiede la certificazione (certificati storici). QUANTO: 0,20€ in carta libera; 0,50+marca da bollo; i certificati storici hanno un costo di 2,00€ per ogni nominativo. ATTIVITA’ E TEMPI: I certificati anagrafici (ad eccezione di quelli storici) vengono rilasciati immediatamente. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Si ricorda che ogni cittadino ha la possibilità di autocertificare tutti i dati contenuti nei propri certificati anagrafici (ad esclusione di quelli storici). RIFERIMENTI NORMATIVI: L. 1228 del 24/12/54; D.P.R. 223 del 30/05/89; D.P.R. 396/2000
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Certificati per leva

COSA: Attestano l’iscrizione alla lista di leva, indicando il numero e l’anno di iscrizione, oppure possono certificare l’esito della visita (abile arruolato, rivedibile, riformato), oppure attestare il possesso dei ruoli matricolari. CHI: Le richieste per l’iscrizione alla lista di leva o per il certificato dell’esito di leva possono essere effettuate dall’interessato nel Comune nelle cui liste di leva era iscritto fra il 17° e 18° anno d’età o dai suoi genitori, se minorenne. L’attestazione dei ruoli matricolari può essere richiesta al Comune di attuale residenza se in possesso dei ruoli. QUANTO: Il rilascio dei certificati è gratuito. RIFERIMENTI NORMATIVI: Regio Decreto n. 329 del 24/02/1938 tutt'ora vigente; DPR. N. 237 del 14/02/1964; Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1997; Legge n. 226 del 23/8/2004;
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Certificato di iscrizione alle liste elettorali

COSA: Attesta l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune nel quale lo si richiede. CHI: Chiunque sia iscritto nelle liste elettorali del Comune di Fossalta di Portogruaro può far richiesta del certificato proprio o di terzi purché munito di delega e di copia di un documento d’identità valido del delegante. COME: • richiesta verbale in caso si desideri una singola certificazione • richiesta scritta, nell'apposito modulo in caso si desideri certificazione relativa a liste di candidati o proposte di legge o referendum. QUANTO: Il certificato di iscrizione alle liste elettorali è gratuito. ATTIVITA’ E TEMPI: Il certificato viene rilasciato dall’ufficio elettorale INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: I certificati elettorali possono essere richiesti per assunzioni presso Enti Pubblici o per uso candidature. Possono essere singoli o cumulativi-collettivi cioè rilasciati per un solo nominativo o a gruppi di più nominativi in base alle specifiche esigenze. RIFERIMENTI NORMATIVI: DPR. N. 361 DEL 30/03/1957; Decreto Lgs. N. 534 del 20/12/1993; Legge n. 120 del 30/04/1999; Circolare Ministeriale 2600/L del 01/02/1986; DPR. N.570 DEL 16/05/1960;
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Cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (divorzio)

Che cos'è: Avviene con l'emissione di una sentenza da parte del Tribunale che dispone lo scioglimento del vincolo matrimoniale (per i matrimoni civili) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (per i matrimoni celebrati con rito religioso). L’Ufficio di Stato civile riceve da parte della Cancelleria del Tribunale la sentenza di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio passata in giudicato e lo annota sui registri di matrimonio. Come: E’ possibile rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile per informazioni riguardo alla annotazione della sentenza sui registri di Stato Civile. Normativa di riferimento: D.P.R. 396/2000
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Decesso

Norme da seguire in caso di decesso... Se il decesso avviene in casa: occorre chiamare il medico curante per l’accertamento delle cause di morte, la redazione di un apposito certificato ed il rilascio della scheda ISTAT. E’ inoltre necessario, direttamente o mediante un’impresa di pompe funebri: • denunciare, entro le 24 ore, all’Ufficio di Stato Civile il decesso comunicando i dati anagrafici del defunto e consegnando i certificati rilasciati dal medico curante e dal medico necroscopo. Se il decesso avviene in ospedale: sarà l’amministrazione sanitaria a provvedere a quanto necessario. In caso di morte violenta, improvvisa per strada od in luoghi pubblici: è necessario avvertire l’Autorità Giudiziaria che, dopo gli accertamenti del caso, darà disposizioni per la rimozione della salma.
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Denuncia di nascita

Che cos'è: La dichiarazione di nascita può essere resa nel Comune in cui è avvenuta la nascita, nel Comune di residenza dei genitori o nel caso di residenza diverse la denuncia può essere resa, a scelta, nel Comune di residenza di uno dei due previo accordo o presso la Direzione Sanitaria o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita. Chi può rendere la dichiarazione di nascita - Per i genitori uniti in matrimonio: • uno dei due genitori o entrambi; • un loro procuratore speciale; • medico/ostetrica che ha assistito al parto. Per i genitori non uniti in matrimonio: • dalla sola madre che intende riconoscere il figlio; • dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio. Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. La denuncia di nascita è resa senza testimoni. Quando e dove fare la denuncia: • entro 10 giorni dalla nascita, se viene resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza; • entro 3 giorni dalla nascita, se viene resa presso la Direzione Sanitaria o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita. Documentazione da presentare: 1) attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto; 2) documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d’identità) del dichiarante. Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d’identità valida. Per i genitori stranieri , non titolari di carta d’identità, occorre esibire il passaporto; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore. Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita: • Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di cura ove è avvenuta la nascita che provvederà a trasmetterla all’Ufficio di Stato Civile richiesto dai genitori; • Comune ove è avvenuto il parto; • Comune di residenza dei genitori; • Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune; • Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro comune (in questo caso l’iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall’art. 7 lett.A) D.P.R . 30.5.1989 N. 223). Normativa di riferimento: D.P.R.396/2000
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Documento di riconoscimento minori di 15 anni

COSA: E’ un documento di riconoscimento. Vale 5 anni: in tutta Italia e, se sul retro è apposto il visto per l’espatrio, vale anche in tutti i paesi dell’Unione Europea e negli altri paesi stranieri che l’accettano. CHI: Può essere rilasciato ai cittadini residenti che non abbiano ancora compiuto i 15 anni d’età. COME: Al fine di ottenere tale certificato i genitori devono recarsi all'Ufficio Anagrafe, muniti di 1 fotografia del minore, per sottoscrivere l'atto di assenso per l'espatrio. Il Certificato d'Identità e l'atto di assenso devono poi essere consegnati al Commissariato di Polizia di Portogruaro, sito in Via Cadorna n. 12, per il relativo visto. QUANTO: Il rilascio del documento ha un costo di 0,40 € ATTIVITA’ E TEMPI: Il documento di riconoscimento valido per l’Italia viene rilasciato dall’ufficio anagrafe immediatamente. Il rilascio del documento di riconoscimento valido per l’espatrio è subordinato all’apposizione del timbro per l’espatrio da parte della Questura di Venezia, Commissariato di Portogruaro.
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Iscrizione Albo Giudici Popolari

COSA: L'iscrizione consente di poter essere sorteggiati come giudici popolari nei processi di I e II grado presso le Corti d'Assise e d'Assise d'Appello. CHI: La domanda di iscrizione va inoltrata al Comune di residenza, pertanto può essere presentata al nostro Comune solo dai residenti a Fossalta di Portogruaro. COME: E’ sufficiente presentare domanda in carta semplice con l’indicazione dei propri dati anagrafici e recapiti telefonici. Dalla domanda deve risultare il possesso dei seguenti requisiti indispensabili: • Età compresa tra i 30 e i 65 anni • Essere elettori iscritti nelle liste del Comune • Possedere almeno la licenza di scuola secondaria di I grado - media inferiore (per le Corti d'Assise), o il diploma di scuola secondaria di II grado - superiore (per le Corti d'Assise d'appello) • Non esercitare professioni incompatibili (magistrati o addetti all’ordine giudiziario; appartenenti alle forze armate in attività di servizio; ministri di culto e religiosi di ogni ordine). QUANTO: La richiesta di iscrizione non ha alcun costo. ATTIVITA’ E TEMPI: La richiesta in carta libera deve essere consegnata all’ufficio anagrafe, dal 1 maggio al 31 luglio degli anni dispari. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: La procedura di aggiornamento degli albi viene effettuata ogni due anni (anni dispari). Chi è iscritto in un altro Comune e si trasferisce a Fossalta di Portogruaro viene iscritto d’ufficio senza necessità di presentare ulteriore domanda. In caso di trasferimento in altro Comune o di perdita dei requisiti la cancellazione avviene d’ufficio. RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge n. 287/51; Legge n. 405/52; Legge 1441/56
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Iscrizione anagrafe italiani residenti all’estero

COSA: L’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero consente a chi si trasferisce all’estero di mantenere i propri diritti elettorali e di poter avere certificati anagrafici e altri documenti. CHI: Chiede l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero chi si trasferisce all’estero per un anno o più. COME: l’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero può essere effettuata recandosi, una volta raggiunta la destinazione estera, al Consolato italiano competente per territorio il quale provvederà ad inviare la pratica al Comune di ultima residenza in Italia, che procederà all’iscrizione all’AIRE. QUANTO: La richiesta di iscrizione non ha alcun costo. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Si ricorda che una volta giunto all’estero è indispensabile recarsi al Consolato italiano competente entro 90 giorni dalla data dell’arrivo. RIFERIMENTI NORMATIVI L. 27/10/1988 n. 470 e successive modifiche D.P.R. 06/09/1989 n. 323
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Iscrizione anagrafica (da altro comune / dall'estero)

COSA Serve a registrare in anagrafe i nuovi residenti a Fossalta di Portogruaro provenienti da altro Comune o dall’estero. CHI Deve chiedere l’iscrizione anagrafica chiunque sia venuto a risiedere a Fossalta di Portogruaro. COME E’ necessario presentarsi all’ufficio anagrafe con documento d'identità valido, patente, libretto (per proprietari, usufruttuari, locatari di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi; per i ciclomotori è necessario solo il numero di targa) e codice fiscale e compilare apposita modulistica che verrà consegnata al momento. I cittadini stranieri extracomunitari devono portare il permesso di soggiorno in originale, il passaporto e il codice fiscale, inoltre se vogliono che venga certificato lo stato civile e il rapporto di parentela devono presentare certificati in originale con traduzione autentica o dichiarazione consolare riportante: nome e cognome – data e luogo di nascita – paternità e maternità – cittadinanza – stato civile (se coniugato: nome e cognome del coniuge, data e luogo di matrimonio – se vedovo: nome e cognome del coniuge defunto, data e luogo di vedovanza). Qualora si chieda l’iscrizione anagrafica di tutto un nucleo familiare i documenti indicati dovranno essere presentati per ciascun componente della famiglia. I cittadini stranieri comunitari devono invece dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dal D.Lgs. 6.2.2007 n. 30 per l’esercizio del diritto di soggiorno in Italia. QUANTO Il cambio di indirizzo non ha alcun costo. ATTIVITA’ E TEMPI La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere presentata entro 20 giorni dalla data di effettivo trasferimento della residenza. L’effettiva variazione anagrafica avverrà soltanto se sarà accertata la dimora effettiva da parte della Polizia Locale e avrà decorrenza dal giorno in cui è stata presentata la domanda. La pratica non potrà comunque dirsi conclusa fino a che il Comune di provenienza non opererà (su richiesta dell’Ufficio Anagrafe) la relativa cancellazione anagrafica. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE In caso di esito negativo del sopralluogo, la domanda di iscrizione anagrafica verrà respinta, dandone comunicazione all’interessato. Eventuali certificati anagrafici potranno essere richiesti solo dopo l’effettiva conclusione della pratica. I residenti di Fossalta di Portogruaro che intendono trasferire in altro Comune la propria residenza devono inoltrare richiesta al Comune di destinazione; la cancellazione anagrafica da Fossalta di Portogruaro viene operata d’ufficio. I cittadini stranieri che si trasferiscono definitivamente all’estero devono presentare all’ufficio anagrafe apposita dichiarazione per la cancellazione anagrafica. Si ricorda che a seguito di iscrizione anagrafica è indispensabile regolarizzare la propria posizione relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti (TARSU) rivolgendosi direttamente all’ufficio tributi, presso la sede municipale. RIFERIMENTI NORMATIVI L. 24/12/54 N. 1228 - D.P.R. 30/05/89 N. 223
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Passaporto: rilascio - rinnovo - proroga

COSA: Il passaporto è il documento di riconoscimento necessario per recarsi in Paesi stranieri non appartenenti alla Comunità Europea. In caso di prima emissione si parla di rilascio; di proroga se dalla data di rilascio del passaporto non sono ancora trascorsi 10 anni; di rinnovo trascorsi 10 anni dalla data di rilascio. In caso di smarrimento o furto di un passaporto valido si parla più precisamente di duplicato. CHI: Il passaporto è rilasciato dalla Questura di Venezia; tuttavia il Comune è autorizzato a ritirare e a inoltrare alla Questura la richiesta da parte dei cittadini residenti; COME: E’ necessario compilare l’apposito modulo 308 scaricabile dal sito della Polizia di Stato http:/www.poliziadistato.it oppure disponibile in formato cartaceo presso l’Ufficio Anagrafe. Per il rilascio o il rinnovo occorrono: ? marca amministrativa da 40,29 € per passaporto ? versamento di 44,66 € su c/c postale 67422808 intestato a “Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro”, indicando come causale “importo per rilascio del passaporto elettronico” ? n. 2 fotografie recenti ed uguali ? solo in caso di rinnovo: anche il passaporto scaduto o la denuncia di smarrimento/furto ? solo in caso di prole minore: anche la firma dell’altro genitore apposta in presenza dell’operatore comunale oppure atto di assenso non autenticato con fotocopia della carta d’identità valida del sottoscrittore ? solo in caso di rilascio a un minore: è necessaria anche la presenza del minore e la firma di entrambi i genitori oppure, in caso di presenza di un solo genitore, l’atto di assenso non autenticato con fotocopia della carta d’identità valida del genitore assente ? solo in caso di iscrizione di figli minori di età compresa fra i 10 e 16 anni: è necessaria anche la presenza del minore e 2 fotografie (recenti ed uguali) del minore. Si ricorda che per l’accesso e/o il transito negli Stati Uniti i minori dovranno essere in possesso di passaporto individuale (come da punto precedente) Per la proroga occorrono: ? il passaporto da prorogare ? solo in caso di prole minore: anche la firma dell’altro genitore apposta in presenza dell’operatore comunale oppure atto di assenso non autenticato con fotocopia della carta d’identità valida del sottoscrittore ? non ha alcun costo QUANTO: i costi sono quelli sopra riportati previsti dal Ministero ATTIVITA’ E TEMPI: La documentazione necessaria dovrà essere trasmessa alla Questura di Venezia tramite servizio postale o direttamente presso l’Ufficio Passaporti sito in Via Nicolodi n.21 - Marghera. Il passaporto potrà essere ritirato solitamente non prima di 60 giorni dalla data di consegna della modulistica. Non appena il documento sarà disponibile per il ritiro verrete immediatamente contattati. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Dal 26.10.2006 vengono rilasciati esclusivamente passaporti elettronici che consentono di recarsi per motivi di turismo o lavoro negli Stati Uniti (massimo 90 giorni) o di transitare negli aeroporti statunitensi senza bisogno del visto. Dal 26/10/06 possono comunque recarsi (con le specifiche di cui sopra) e transitare negli Stati Uniti senza visto anche i titolari di passaporto con foto digitale rilasciato prima del 26/10/2006 e i titolari di passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26/10/2005. Per ulteriori e più dettagliate informazioni vedi il sito dell’Ambasciata degli Stati Uniti http://www.usembassy.it nella sezione visti oppure il sito della Polizia di Stato http:/www.poliziadistato.it . Il passaporto elettronico è attualmente disponibile solo a 32 pagine. Sono necessarie 2 fotografie 4x4 con sfondo bianco stampate su carta fotografica, con le seguenti caratteristiche: • primo piano testa e parte alta delle spalle in modo che il viso occupi il 70-80% della foto; • mostrare il soggetto ad occhi aperti e chiaramente visibile senza capelli sul viso; • mostrare il soggetto rivolto direttamente all'obiettivo, non di traverso e mostrare entrambe le estremità del viso chiaramente; • mostrarne gli occhi nitidamente senza riflessi del flash sulle lenti e senza lenti colorate (se possibile evitare montature pesanti, assicurarsi che la montatura non copra alcuna parte degli occhi; • non sono consentiti copricapo, fatta eccezione per ragioni di natura religiosa, ma le caratteristiche del viso del soggetto dal mento alla fronte ed entrambi i lati del viso devono essere mostrati chiaramente); • mostrare unicamente il soggetto (niente spalliere di sedie, giocattoli, o altre persone visibili) che guarda in camera con un’espressione naturale ed a bocca chiusa; Il richiedente con figli minori, in mancanza dell’assenso dell’altro genitore, deve presentare nulla osta del giudice tutelare da richiedersi presso il Tribunale. Nel caso di proroga del passaporto, i documenti già sottoscritti possono essere consegnati da altra persona allegando fotocopia della carta d’identità valida del richiedente. Nel caso in cui i minori di 10 anni debbano espatriare accompagnati da soggetti diversi dai genitori indicati nel passaporto è necessario effettuare apposita dichiarazione da allegare al passaporto. RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge 21/11/1967 n. 1185; D.P.R 28/12/2000 n. 445.
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Pubblicazioni di matrimonio

COSA: E’ il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta che non vi siano impedimenti alla celebrazione del matrimonio. CHI: La richiesta di pubblicazioni può essere effettuata da uno dei futuri sposi o da un terzo munito di delega che presenti copia della carta d’identità del delegante e sia a conoscenza di tutti i dati anagrafici dei futuri sposi. COME: La pubblicazione deve essere richiesta al Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili. ATTIVITA’ E TEMPI: E’ indispensabile che gli interessati presentino all’ufficio stato civile richiesta di pubblicazioni con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio (due o tre mesi prima). Completata l’acquisizione della necessaria documentazione, a cura dell'ufficio competente, verrà fissato un appuntamento per la richiesta ufficiale di pubblicazione. Il certificato di eseguite pubblicazioni può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all’avvenuta esposizione. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi al rilascio dell’eseguita pubblicazione. La celebrazione può avvenire in qualsiasi Comune italiano. Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del certificato di eseguita pubblicazione, da consegnare al parroco o al ministro di culto ammesso dallo Stato Italiano. Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l’apposita delega all’ufficio di stato civile di Fossalta di Portogruaro che la trasmetterà all’Ufficio di competenza per i successivi adempimenti. Le pubblicazioni devono rimanere esposte all’Albo del Comune di residenza di entrambi gli sposi per almeno 8 giorni consecutivi. Per poter contrarre matrimonio i futuri sposi devono avere compiuto i diciotto anni oppure i sedici anni, previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. Dopo l'eseguita pubblicazione, i futuri sposi possono chiedere che la celebrazione del matrimonio civile avvenga presso il palazzo comunale. Al momento dei contatti con gli Ufficiali di Stato Civile per le pratiche di pubblicazione è possibile avere tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie, relative alla tempistica e alle procedure. RIFERIMENTI NORMATIVI: D.P.R. 396/2000
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Riconoscimento figli naturali

Che cos'è: Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all’Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi: • prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali; • in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali. • dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali, anche mediante atto pubblico. REQUISITI: Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i naturale/i che all’atto del riconoscimento ha/hanno compiuto 16 anni. Come: Rivolgersi direttamente all’Ufficio dello Stato Civile. Normativa di riferimento: D.P.R. 396/2000
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Rilascio dell'estratto plurilingue

Che cos'è: L’estratto plurilingue è un documento redatto per l’utilizzazione all’estero che non necessita di traduzione. Serve per provare la data e il luogo di nascita, matrimonio, morte, e può essere rilasciato se è registrato presso il comune di Fossalta di Portogruaro il relativo atto di stato civile. E’ esente da legalizzazione ed è riconosciuto solo nei paesi che hanno aderito a specifiche convenzioni internazionali: • Belgio; • Francia; • Ex Jugoslavia; • Paesi Bassi, • Repubblica Tedesca; • Svizzera; • Turchia (in base alla Convenzione di Parigi del 27.09.1956); • Argentina; • Austria; • Lussemburgo; • Portogallo; • Spagna (in base alla Convenzione di Vienna dell’08.09.1976); REQUISITI: Conoscenza certa degli elementi per l’identificazione dell’intestatario: cognome, nome e data di nascita (e/o matrimonio, e/o di morte a seconda dei casi). Se richiesto per matrimonio bisogna specificare l’uso. Come: Può essere richiesto presso l’ufficio di stato civile ed è consegnato immediatamente. Non è necessaria la presenza dell’interessato.
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Scelta del nome

COSA: Nel caso in cui si verifichino incongruenze o discordanze relative al proprio nome e si voglia uniformare la situazione su tutti i documenti (codice fiscale, carta d’identità etc.) è possibile inoltrare una richiesta con la scelta del nome da utilizzare. CHI: La richiesta di scelta del nome può essere presentata solamente dall’interessato nel Comune di nascita; nel caso in cui la persona sia nata all’estero può presentare richiesta nel Comune nel quale è stato registrato l’atto di nascita. Nel caso di minorenni la richiesta deve essere presentata dal genitore o tutore. COME: E’ sufficiente presentarsi all’ufficio di stato civile, compilare l’apposita modulistica e allegare la copia della carta d’identità del richiedente. QUANTO: La richiesta non ha alcun costo. ATTIVITA’ E TEMPI: Entro 30 giorni dalla data di protocollo della richiesta l’ufficio competente provvederà all’adempimento di tutte le procedure interne. RIFERIMENTI NORMATIVI: D.P.R. 396/2000, art. 36
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Trascrizione di decreti e provvedimenti relativi allo stato civile

COSA: La trascrizione nei registri di Stato Civile dei provvedimenti relativi allo stato civile consente di renderli efficaci. In presenza delle condizioni necessarie, è possibile anche la trascrizione dei provvedimenti stranieri che riguardano nascite, matrimoni e decessi avvenuti all’estero. CHI: La domanda può essere presentata all’Ufficio di Stato Civile esclusivamente dall’interessato o dall’esercente la potestà in caso di minore. COME: E’ necessario recarsi presso gli uffici di Stato Civile portando con sé il provvedimento. QUANTO: La trascrizione non ha alcun costo. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: L’istruttoria è complessa e spesso per l’esame della documentazione sono necessari diversi contatti con l’interessato e con le Autorità Consolari, ovvero con la Procura della Repubblica. Si ricorda che per qualsiasi tipo di provvedimento di cui si chiede trascrizione è comunque indispensabile fissare un appuntamento prima di presentare qualsiasi documentazione. Per quanto attiene le modalità in genere utilizzate per la presentazione della domanda per la trascrizione della sentenze straniere si specifica che la domanda, corredata dalla prescritta documentazione, dovrà essere presentata personalmente dall’interessato. Occorrono: • Documento valido di identità; • Domanda di trascrizione della sentenza; • Copia conforme autenticata della sentenza straniera corredata dall’attestazione del passaggio in giudicato, dalla legalizzazione e dalla traduzione ufficiale; • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa personalmente dall’interessato, anche contestualmente alla domanda, attestante che “fra le parti e per lo stesso oggetto non è stata pronunciata sentenza del giudice italiano ne che pende procedimento promosso anteriormente a quello straniero”. La predetta dichiarazione non va autenticata ed è in carta libera. RIFERIMENTI NORMATIVI: LEGGE 30.5.1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato art. 64 e seg. D.P.R. N. 396/2000. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile.
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