ORDINANZA REGIONE VENETO N. 37 DEL 03/04/2020

Pubblicata il 04/04/2020

Si invita la cittadinanza a prendere nota e osservare scupolosamente quanto indicato nell'ordinanza emessa dal Governatore della Regione Veneto in data 03/04/2020. Si riporta di seguito un estratto del dispositivo, l'atto integrale è disponibile in allegato alla news.

(...OMISSIS)
ORDINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente atto;

2. di prorogare la durata della propria ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga con ulteriore ordinanza nel rispetto del medesimo decreto legge, e quindi di riconfermare le misure ivi previste nei termini di seguito riprodotti:

"3. L’uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, essendo ammessi gli spostamenti verso e dagli esercizi commerciali esentati dalla chiusura, indicati nell’allegato 1 del DPCM 11.3.2020; sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e mezzi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale e cioè comprovate esigenze lavorative di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità oltrechè per gli accessi agli esercizi aperti in base al predetto DPCM. Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l’attività motoria o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora;

5. Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica,
ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM dell’11.3.2020; si riconferma, a fini di chiarezza, l’apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole;

6. Nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;

3. di adottare le seguenti, ulteriori misure:

a) divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

i. nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;

ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;

iv. PER VENDITORI E COMPRATORI, USO OBBLIGATORIO DI GUANTI MONOUSO E MASCHERINE E COMUNQUE GARANTENDO COPERTURA DI NASO E BOCCA;

b) è vietata l’attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l’attività di consegna a domicilio; potrà essere effettuata l’attività di manutenzione aree verdi e naturali pubbliche e private per interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo e naturale, ivi comprese esemplificativamente le aree turistiche;

c) obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all’aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell’area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti;

d) il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria è consentito anche all’interno di esercizi di vendita di generi alimentari;

e) sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere;

4. di richiamare tutti i cittadini alla necessità, in ogni attività esterna consentita, di evitare il contatto a distanza inferiore a m. 1 e di fare uso di ogni altra precauzione idonea ad evitare il contagio;

5. di disporre che le misure di cui al punto 3) hanno durata dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e fino al 13 aprile 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;
(...OMISSIS)

Allegati

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Allegato ordinanza 37 regione veneto.pdf 166.55 KB

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