Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come definiti all'articolo 2 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504. La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 13 del D.L. 201/2011. L’imposta non si applica alla unità immobiliare non di lusso (categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11) adibita ad abitazione principale ed alle sue pertinenze (non più di una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7). L'imposta non è dovuta relativamente ai fabbricati rurali di uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del decreto legge n. 201/2011.
La legge 208/2015 ha introdotto importanti novità. A partire dal 2016 infatti sono completamente esentati dall'IMU i terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali con iscrizione a previdenza agricola. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75%. Nella determinazione delle rendite catastali dei gruppi D ed E sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cosidetti "imbullonati"). E' stata inoltre introdotta un'agevolazione del 50% per le unità immobiliari (escluse quelle di lusso categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodato sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso il comodante possieda nello stesso comune un immobile (non di lusso) adibito a propria abitazione principale. Il beneficio invece non si applica se il comodante possiede, anche in altro comune, altri immobili ad uso abitativo.
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N.B. fabbricati categoria D/2 (Alberghi, pensioni e residences) Nel programma calcolo IUC, per un errore non dipendente dagli uffici comunali, per la categoria in oggetto non sono riportate le aliquote corrette di IMU e TASI. Le aliquote corrette sono IMU 7,6 per mille (e non il 10,6 per mille) e TASI 2,5 per mille (e non 0,00 per mille)