Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili così come definiti ai fini dell’Imposta municipale propria. Pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 13 del D.L. 201/2011. A differenza dell'IMU, la TASI non si applica sui terreni agricoli e si applica invece sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del D.L. 201/2011.
Per effetto della Legge 208/2015, dal 2016 la TASI non si applica sull'abitazione principale (ad esclusione delle categorie di lusso A/1, A/8, A/9) e loro pertinenze (non più di una per ogni categoria catastale C/2, C/6, C/7). Eliminata la quota TASI anche a carico degli occupanti/inquilini e comodatari per l'immobile adibito ad abitazione principale. I proprietari delle unità immobiliari locate ed adibite ad abitazione principale continueranno a pagare la loro quota del 70%. I proprietari delle unità immobiliari date in comodato ed adibite ad abitazione principale, aventi i requisiti per la riduzione, pagheranno la loro quota del 70% con riduzione del 50%. Dal 2016 l'imposta si applica anche sugli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non venduti o locati (immobili merce). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998 l'imposta è ridotta al 75%. Nella determinazione delle rendite catastali dei gruppi D ed E sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cosidetti "imbullonati")
Per il calcolo della TASI dovuta e la stampa dei modelli F24 cliccare sull'immagine
N.B. fabbricati categoria D/2 (Alberghi, pensioni e residences) Nel programma calcolo IUC, per un errore non dipendente dagli uffici comunali, per la categoria in oggetto non sono riportate le aliquote corrette di IMU e TASI. Le aliquote corrette sono IMU 7,6 per mille (e non il 10,6 per mille) e TASI 2,5 per mille (e non 0,00 per mille)