Ricorsi - Istruzioni di base


Ricorsi - istruzioni di base
Giudice di Pace, Prefetto e Sindaco
Attenzione: le due modalità di ricorso (Giudice di Pace - Prefetto) sono ALTERNATIVE, ovvero la proposizione dell'una esclude l'ammissibilità dell'altra.
 
RICORSO AL PREFETTO
 Ai sensi dell'art. 203 C.d.S. il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 (il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria), nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione.
Il ricorso può essere presentato alternativamente:
 1) Al Comando di Polizia Locale che ha accertato la violazione;
 2) Direttamente alla Prefettura competente per territorio.
 
Il ricorso può anche essere inviato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od a mezzo PEC (intestata al ricorrente), agli organi prima citati (per il Comando a plbassanese.verbali@legalmai.it o per la Prefettura di Vicenza a protocollo.prefvi@pec.interno.it).
Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale del ricorrente (con la richiesta di audizione, però, si sospenderanno i termini per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione, da parte della Prefettura).
La presentazione di detto ricorso sospende automaticamente l'esecutorietà del verbale di violazione impugnato (obbligo di pagamento e sanzioni accessorie).
E' importante conservare la ricevuta della raccomandata con cui è stato inviato il ricorso. Il Prefetto può decidere il ricorso entro un termine complessivo di 180 giorni dalla spedizione (o presentazione) del ricorso all'organo accertatore, oppure 210 giorni se il ricorso venne spedito dal ricorrente direttamente alla Prefettura competente. Dopo tale termine, il ricorso ammissibile che non sia stato rigettato si intende accolto, perciò non dovrà essere pagata alcuna sanzione pecuniaria, e non verranno detratti punti dalla patente. Se invece, entro il termine anzidetto, il ricorso viene rigettato, l'organo accertatore provvederà a notificare l'ordinanza di rigetto e di ingiunzione di pagamento agli interessati, entro 150 giorni dalla data di emissione di tale decreto.
L'ordinanza ingiuzione che definisce il procedimento del ricorso al Prefetto è impugnabile nei modi e nei tempi sotto indicati, con ricorso al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.
Nella sezione modulistica del presente sito sono disponibili i moduli per la redazione del ricorso (in formato pdf e doc).
Per quanto riguarda la Prefettura di Vicenza, lo stato della pratica può essere controllato direttamente dal ricorrente sul sito sana.interno.it (alla voce “SAN.A. – per il cittadino”)
 
RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S. (riformato dall'art. 7 D.lgs.150/2011) il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 (il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria), nel termine di 30 (trenta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale (60 giorni, se il ricorrente risiede all'estero), qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per territorio, del luogo dove è stata commessa la violazione. Nel verbale di violazione è indicato il Giudice di Pace dove ove proporre ricorso. Se il ricorso viene proposto presso il Giudice di Pace incompetente per territorio o materia o oltre il termine previsto, lo stesso è inammissibile.
Il ricorso, nei termini suindicati, può essere:
1) Despositato presso la Cancelleria Civile del Giudice di Pace competente per territorio (Bassano del Grappa).
2) Inviato tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno al Giudice di Pace competente per territorio.

Non è ammesso l'invio a mezzo PEC.
Per conoscere il numero di copie da depositare e gli ulteriori adempimenti necessari al deposito, è opportuno contattare la cancelleria civile del Giudice di Pace competente (Cancelleria G.d.P. Bassano del Grappa n. 0424 528511/512).
All'atto del deposito o invio, il ricorrente deve obbligatoriamente versare il contributo unificato (marca da bollo) da allegare al ricorso. L'importo varia a seconda del valore della causa (ammontare della sanzione pecuniaria di cui al verbale di violazione impugnato, da un minimo di Euro 43,00 ad Euro 273,00).
Per avvalersi di questo mezzo di impugnazione, non c'è l'obbligo di difesa tecnica (avvocato), ma il ricorrente se si costituisce in proprio deve informarsi sulla fissazione delle udienze e su tutti gli adempimenti che detto mezzo comporta. Dovrà inoltre presentarsi ad ogni udienza, pena la convalida del verbale e/o la cancellazione della causa dal ruolo.
Nella sezione modulistica del presente sito sono disponibili i moduli per la redazione del ricorso (in formato pdf e doc).
 
RICORSO PER VIOLAZIONI A NORME REGOLAMENTARI COMUNALI O LEGGI NAZIONALI (NON CODICE DELLA STRADA)
 Ai sensi dell'art. 18 legge 689/1981, i verbali di violazione di norme di regolamenti comunali sono contestabili attraverso scritti difensivi da presentarsi al Sindaco del Comune dove è stata accertata la violazione. Allo stesso modo per la violazione di norme nazionali, che comportano una sanzione amministrativa, possono essere presentati scritti difensivi al Prefetto competente per territorio.
Gli scritti difensivi vanno presentati entro 30 (TRENTA) giorni dalla notificazione o contestazione del verbale di violazione (multa).
Nella sezione modulistica del presente sito sono disponibili i moduli per la redazione del ricorso (in formato pdf e doc).
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