Disciplinare di produzione

(Estratto delle sole parti riguardanti l’olio "Veneto del Grappa")

 

Art.1

(determinazione)

La denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella", "Veneto Euganei e Berici", "Veneto del Grappa" è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Art.2

(varietà di olivo)

La denominazione di origine protetta "Veneto del Grappa" è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Frantoio e Leccino per almeno il 50%; Grignano, Pendolino, Maurino, Leccio del Corno, Padanina in misura non superiore al 50%. Possono, altresì, concorrere altre varietà sperimentali presenti negli oliveti in misura non superiora al 10%.

 

Art.3

(zona di produzione)

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Veneto del grappa" comprende, nelle province di Vicenza e Treviso, l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Zugliano, Sarcedo, Thiene, Fara Vicentino, Breganze Molvena, Pianezze S. Lorenzo, Mason Vicentino, Marostica, S. Nazario, Solagna, Pove del Grappa, Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Mussolente, Borso del Grappa, Crespano del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, Fonte, Possagno, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo, Asolo, Maser, Pederobba, Cornuda, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano, Susegana.

 

Art.4

(caratteristiche di coltivazione)

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio, extravergine di oliva dì cui all'art.1 devono essere quelle tradizionali caratteristiche della zona e, comunque, atte alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2. I sesti di impianto e la forma di potatura devono essere quelle tradizionalmente usate o, comunque, atte a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazioni di origine protetta di cui all’art.1.

3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo collinari della zona indicata al procedente art.3 in cui terreni presentano origini e caratteristiche varie.

6. Per la produzione dell'olio extravergine oliva a denominazione di origine protetta "Veneto del Grappa" sono da considerare idonei gli oliveti compresi nella zona di produzioni descritta al punto 4 dell’art. 3, i cui terreni posti ai piedi dei massiccio del Monte Grappa sono derivati da conglomerati poligenicí, talora intercalati da fasce sabbiose o marnose - argillose.

7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art.1 dovrà essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.

8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art.1 non può superare Kg. 7000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%.

9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui lirniti predetti attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

10. Ogni anno gli organismi preposti dalla legge, nell'ambito dei parametri indicati ed a seguito dì rilevazioni, definiranno le rese ammissibile in olive ed olio per ciascuna delle aree distinte dalle menzioni geografiche aggiuntive.

11. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo la procedura prevista dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

12. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazione dei produttori olivicole ai sensi del’art.5, punto 2 lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n.169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

 

Art.5

(modalità di oleificazione)

3. La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine Protetta "Veneto del Grappa" comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell’art.3.

4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all’art.1 deve avvenire direttamente della pianta a mano o con mezzi meccanici.

5. Per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art.1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

 

Art.6

(caratteristiche al consumo)

3. All’atto dell’immissione al consumo, l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta " Veneto del Grappa" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde – oro con modeste variazioni del giallo;

odore: fruttato di varia intensità;

sapore: fruttato con sensazione di amaro per gli oli freschi;

punteggio al Panel Test: > =7,5

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi:< = 11MeqO2/kg;

acido oleico:> =76%

 

4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E..

5. La denominazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esani chimico fisico ed organolettici.

 

Art.7

(designazione e presentazione)

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato",

2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell’associazione di azienda olivicole o nell’impresa olivicola situata nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'atrt.1 devono avvenire nell’ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell’art.3.

5. L’uso di indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l’olio

effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all’art.1.

6. Il nome della denominazione di origine protetta dì cui all'art.1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

7. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art.1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 1.

8. E’ obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

 

 

 

Bibliografia:

Franco Michelotti "La coltura dell'olivo nell'Alto Garda Trentino", Vita in campagna supplemento n.10/94

L'olivicoltura veronese Atti del Convegno 18.02.1989

Antonio Celotto "L'olivo di Pove e del Bassanese"

 

 

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