INTRODUZIONE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

“La valle che il Brenta percorre dal luogo in cui nasce sino al suo sboccare nella veneta pianura 
presso Bassano, deve andare divisa in due parti bene distinte. La prima, che va da sera a mattina, 
tutta nel Trentino, si chiama Valsugana; la seconda, che va da settentrione a mezzodì, dal confine 
austro-italiano sin presso Bassano, si chiama Canale di Brenta. Questo può poi venire suddiviso in 
due parti. La settentrionale, da Primolano a Carpanè, è più stretta, meno abitata, colle pareti a 
picco, con pochissimi tratti a coltura, se ne togliamo le piccole pianure intorno a Primolano ed a 
Cismon; la meridionale, da Carpanè-Valstagna a Solagna-Campese è un po’ più larga, più abitata, 
colle falde dei monti meno ripide, con vallicelle, e qualche tratto di campagna.” E’ la descrizione 
che la “Guida alpino storica di Bassano” del 1885 fa del territorio del Canale del Brenta.
Una valle che, situata nella zona di confine tra le Province di Vicenza, Treviso e Belluno, è 
caratterizzata dal passaggio del fiume Brenta tra l’Altopiano di Asiago, alla sua destra orografica, e
il versante del Massiccio del Grappa, alla sua sinistra. In realtà, più che una valle, la si può meglio 
definire come una grande gola larga un chilometro e lunga venticinque dove, racchiusa tra sponde 
ripidissime alte fino a mille metri, scorre “la Brenta”. Una valle di origine tettonica, plasmata da 
un’azione millenaria del ghiaccio e soprattutto del fiume, e che si congiunge alla pianura veneta nei 
pressi della parte settentrionale di Bassano del Grappa. 

LA COMUNITA’ MONTANA 

Le Comunità Montane sono Unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni per esercitare 
congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza o ad essi delegate (TUEL 267/2000). 
Esse sono state istituite con la Legge n° 1102/1971 al fine di concorrere all’eliminazione degli 
squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla
difesa del suolo ed alla protezione della natura. 
L’approvazione della Legge 142/90, relativa all’ordinamento delle autonomie locali, ha ridefinito 
la natura, il ruolo e le funzioni delle Comunità Montane, riconoscendo loro la qualifica di ente locale 
e confermando le funzioni programmatorie del piano di sviluppo. 
In seguito la L.R. n° 39/1999 ha approvato un nuovo testo di legge riguardante l’istituzione, il 
funzionamento e la ridefinizione geografica delle Comunità Montane del Veneto, recependo i criteri 
e le direttive approvate dalla Comunità Europea nel 1975 (268/75/CEE), che miravano a 
salvaguardare e a valorizzare i territori economicamente e socialmente più deboli: tali direttive 
riconoscevano la necessità di istituire un particolare regime di aiuti in favore di quelle zone agricole 
nelle quali le condizioni di lavoro fossero svantaggiate dal clima sfavorevole, dalla qualità scadente
dei suoli e dalle eccessive pendenze dei terreni, quali appunto i territori di montagna e collina. 
Il Testo Unico sugli Enti Locali n° 267/2000 ha poi sancito l’importanza che le Comunità 
Montane hanno nella valorizzazione delle zone montane, mentre la L.R. n° 11/2001 ha conferito 
loro una molteplicità di funzioni idonee al conseguimento di tale obiettivo. 
Gli organi elettivi che le compongono sono: 
- il Consiglio, che svolge il compito di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; è formato da
Consiglieri dei Comuni che compongono la Comunità Montana, eletti dai rispettivi consigli 
comunali. 
- la Giunta, cui spetta la generale competenza amministrativa; 
- il Presidente, che è il capo dell’esecutivo della Comunità Montana, esercita funzioni di 
rappresentanza e sovrintende alla direzione unitaria dell’Ente. 
Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituisce il documento programmatico di 
opere, interventi e servizi nel territorio di competenza della Comunità Montana, attraverso il quale 
vengono individuati gli strumenti idonei al perseguimento degli obiettivi di sviluppo socio- 4
economico, da elaborarsi in armonia con le linee di programmazione regionale, provinciale e 
comunale. 
A tale scopo esso deve contenere: 
- gli obiettivi fondamentali che la Comunità Montana intende perseguire e i mezzi per 
l'attuazione; 
- l'individuazione del tipo di interventi e del presumibile costo degli investimenti; 
- la programmazione degli interventi sull’intero territorio dei Comuni. 
Il Piano Pluriennale ha durata quinquennale e la sua attuazione avviene a mezzo di Programmi 
Annuali Operativi, i quali devono contenere le opere e gli interventi da eseguirsi, gli oneri di spesa
e la relativa copertura finanziaria. 

LA COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA 

Composta dai comuni montani di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul 
Brenta e Solagna e dai comuni parzialmente montani di Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino e 
Bassano del Grappa, la Comunità montana del Brenta si presenta territorialmente come una 
stretta e lunga valle che si apre alla pianura con dolci rilievi collinari. Questa situazione morfologica 
rende quanto mai diversificata tra queste due zone la situazione sociale ed economica. I cinque 
comuni della Valle, dopo un periodo di intensissima emigrazione, hanno ritrovato ora una certa 
stabilità demografica, in una situazione sociale caratterizzata però da un'età media elevata. 
Le frazioni pedemontane dei tre comuni esterni alla Valle, ben integrate nelle realtà civiche di 
appartenenza, stanno invece vivendo una situazione di incremento demografico. A livello generale, 
poi, occorre rilevare come il miglioramento delle condizioni socio-economiche, verificatosi negli 
ultimi anni, abbia rafforzato nei residenti l’esigenza di un miglioramento della qualità della vita. 
La Comunità Montana del Brenta nello statuto specifica le proprie finalità nella valorizzazione 
umana, sociale, culturale ed economica della propria zona attraverso una politica generale di 
riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali perseguendo i seguenti obiettivi: 
• la salvaguardia e il razionale assetto del territorio montano nonché la tutela dell'ambiente; 
• la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, da realizzarsi 
anche attraverso convenzioni tra Comunità Montane e Comuni, con carattere di reciprocità in 
ragione delle strutture di cui sono dotati; 
• la promozione della unione dei Comuni nonché la fusione di tutti o parte dei Comuni associati; 
• la programmazione, nell'ambito della programmazione regionale e provinciale, delle 
infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire la base di un adeguato sviluppo economico, 
finalizzata anche a favorire la residenzialità; 
• la gestione associata dei servizi comunali; 
• il sostegno alle iniziative di natura economica, produttiva e turistica rivolte alla incentivazione e
valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio montano, nel quadro di una 
programmazione mirata degli obiettivi e degli interventi; 
• la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico 
della montagna, favorendone, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demografico 
e la crescita culturale, professionale ed economica. 
• la salvaguardia dei propri ambiti territoriali, al fine della conservazione e della valorizzazione di
peculiari aspetti storici, ambientali, culturali ed economici. 
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