Altri contenuti - Accesso civico e Accesso civico generalizzato

ACCESSO CIVICO
 
Normativa di riferimento:  art. 5 comma 1 del D.Lgs. n.33/2013  -  Linee guida ANAC (delibera n.1309 del 28/12/2016)
 
Che cos'è
L'accesso civico consiste nell'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall'art.5, comma 1 del decreto trasparenza D.Lgs n.33/2013.
Chiunque ha il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
 
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e non presenta alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
L'istanza di accesso non può essere generica e deve consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso. Essa deve essere trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
La richiesta deve essere formalizzata utilizzando l'apposito modulo.
 
Modalità di presentazione
L'istanza può essere presentata:
  • direttamente presso l'ufficio protocollo dell'ente
  • dalla propria PEC all'indirizzo PEC del Comune
  • a mezzo posta elettronica ordinaria
  • a mezzo posta ordinaria indirizzata all'ufficio protocollo
  • tramite fax
Il Procedimento
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta d'accesso civico, la trasmette al Dirigente/Responsabile competente. Il Dirigente o Responsabile, entro 30 giorni, dispone la pubblicazione nel sito web del documento, dell'informazione e del dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamenti ipertestuale.
Nel caso in cui quanto richiesto risultasse già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, né da comunicazione al  richiedente e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
 
Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il Dirigente o il Responsabile competente ritardi o ometta la disposizione di pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 20 giorni, nel sito web, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
 
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Normativa di riferimento:
 
art. 5 comma 2 del D.Lgs. n.33/2013 
 
Linee guida ANAC (delibera n.1309 del 28/12/2016)
 
Che cos'è
L'accesso civico generalizzato, è previsto dall'art.5 comma 2 del Decreto Legislativo n.33/2013 e, consiste nel diritto per chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dall'ente ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione.
Ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
 
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita e non richiede motivazione.
L'istanza di accesso non può essere generica e deve consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso. Essa deve essere trasmessa all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
La richiesta deve essere formalizzata utilizzando l'apposito modulo .
 
Modalità di presentazione
L'istanza può essere presentata:
 
  • direttamente presso l'ufficio protocollo dell'ente
  • dalla propria PEC all'indirizzo PEC del Comune
  • a mezzo posta elettronica ordinaria
  • a mezzo posta ordinaria indirizzandola all'ufficio protocollo
  • tramite fax
 
Soggetti controinteressati
I soggetti controinteressati ad una istanza di accesso generalizzato sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art.5 bis comma 2 del Decreto Legislativo n.33/2013:
  • protezione dei dati personali, in conformità al Decreto Legislativo n.196/2003;
  • libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato (ex art.15 della Costituzione);
  • interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
  • Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all'amministrazione comunale (componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, P.O., dipendenti, componenti di altri organismi).
 
Il Procedimento
L'istanza di accesso civico generalizzato va trasmessa all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
L'ufficio a cui è stata trasmessa l'istanza, se individua dei soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.
Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
In tal caso, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla presentazione dell'eventuale opposizione o, comunque, decorsi i 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, l'Amministrazione comunale provvede sull'istanza di accesso.
Qualora vi sia stato l'accoglimento dell'istanza di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, il Responsabile del procedimento di accesso è tenuto a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.
L'Ente deve motivare l'eventuale rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso.
 
Ritardo o mancata risposta
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente, ovvero i controinteressati, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, oppure possono proporre ricorso al T.A.R. o al Difensore civico competente per ambito territoriale
 
Descrizione
Registro Istanze Accesso Civico anno 2023 primo semestre (190.88 KB)
Inserita il 18/11/2023
Modificata il 18/11/2023
Registro Istanze Accesso Civico anno 2022 (10.58 KB)
Inserita il 22/09/2023
Modificata il 22/09/2023
Registro Istanze Accesso Civico anno 2021 (10.25 KB)
Inserita il 03/02/2022
Modificata il 03/02/2022
Registro Istanze Accesso Civico anno 2020 (242.27 KB)
Inserita il 08/06/2021
Modificata il 08/06/2021
Registro Istanze Accesso Civico anno 2019 (243.41 KB)
Inserita il 08/06/2021
Modificata il 08/06/2021
Registro Istanze Accesso Civico anno 2018 (10.28 KB)
Inserita il 08/06/2021
Modificata il 08/06/2021
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