ESECUZIONE DI STUDI ED INDAGINI NEL SOTTOSUOLO NAZIONALE. OBBLIGHI D’INFORMAZIONE AL SERVIZIO GEOLOGICO, AI SENSI DELLA LEGGE 4 AGOSTO 1984, N. 464

Pubblicata il 19/12/2013

La Legge464/84, istituita principalmente al fine di raccogliere e conservare elementi di conoscenza sulla struttura geologica, idrogeologica e geofisica del sottosuolo nazionale, comporta l’obbligo di comunicare al Servizio Geologico d’Italia le informazioni relative a studi o indagini, per scopi di ricerca idrica o per opere di ingegneria civile.
Tale obbligo è esteso a tutti gli scavi, rilievi e perforazioni e non è limitato ai soli aspetti idrici.
Le ditte incaricare dell’esecuzione dell’indagine, in solido con il Committente, sono responsabili della comunicazione in tutte le sue fasi. L’inosservanza è sanzionabile con ammenda pecuniaria ai sensi dell’art. 3 della sopracitata Legge 464/84.
Le informazioni ricavate rivestono un notevole contributo a supporto della prevenzione e tutela ambientale, nonché alla produzione della cartografia geologica ufficiale d’Italia.
(Vedi comunicazione Allegata) 

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Allegato L464_ 84.pdf 2.06 MB
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