RAVVEDIMENTO OPEROSO
Cosa fare se il versamento IMU non è stato effettuato entro la scadenza
Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l'IMU e per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate per tali omissioni dal nostro Ufficio addetto al controllo, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori, nei termini previsti dalla procedura del "Ravvedimento Operoso".
Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29/11/2008, dall'articolo 1, comma 20, lettera a) Legge n° 220/2010 e dell'articolo 23, comma 31, Legge n° 111/2011) e dalla circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98.
Si precisa che per potersi avvalere di questa procedura occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
Ravvedimento operoso per ritardato pagamento.
Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento dell’imposta alle prescritte scadenze, è oggetto ad una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.
Con il “RAVVEDIMENTO OPEROSO”, il quale il contribuente regolarizza spontaneamente errori o ritardi, versando entro determinati termini:
a) l’imposta non pagata,
b) gli interessi moratori, calcolati giorno per giorno sulla sola imposta, al tasso legale del 2,5% dal 1° gennaio 2012.
c) una sanzione stabilita in misura ridotta in base ai giorni di ritardo (ravvedimento “sprint”, breve o lungo);
La normativa attuale prevede tre ipotesi di ravvedimento:
1) RAVVEDIMENTO “SPRINT” per ritardi non superiori a 15 giorni dalla scadenza, con sanzione pari allo 0,2 % (1/15 del 30%) per ogni giorno di ritardo;
2) RAVVEDIMENTO BREVE per ritardi dal 16° al 30° giorno dalla scadenza, con sanzione pari al 3,0% (1/10 del 30%)
3) RAVVEDIMENTO LUNGO dal 31° giorno ed entro un anno dalla scadenza, con sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%).
Termini di ravvedimento e calcoli per la rata di IMU in acconto scaduta il 18 giugno 2012
a) entro il 3 luglio 2012: RAVVEDIMENTO “SPRINT” = imposta non pagata + interessi per ogni giorno di ritardo calcolatI dal 19 giugno 2012 al giorno del versamento compresi + sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo calcolato dal 19 giugno 2012 al giorno del versamento compresi sull’ammontare dell’imposta;
b) dal 4 al 18 luglio 2012: RAVVEDIMENTO BREVE = imposta non pagata + interessi per ogni giorno di ritardo calcolato dal 19 giugno 2012 al giorno del versamento compresi + sanzione del 3,0% sull’ammontare dell’imposta ;
c) da 19 luglio 2012 fino al 18 giugno 2013 RAVVEDIMENTO LUNGO = imposta non pagata + interessi per ogni giorno di ritardo calcolato dal 19 giugno 2012 al giorno del versamento compresi + sanzione del 3,75% sull’ammontare dell’imposta .
Modalità di versamento del RAVVEDIMENTO
Il versamento deve essere effettuato utilizzano il modello F24, compilando la “Sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” e barrando la casella “Ravv.”
Nella colonna “importi a debito” va indicato l’ammontare complessivo di imposta, sanzioni e interessi utilizzando un unico codice tributo.
Le applicazioni di calcolo on line dell’imposta, presenti nel sito del comune, prevedono già il calcolo dell’imposta e la stampa del modello F24 comprensivo delle sanzioni e interessi da ravvedimento.
Si invita inoltre a comunicare per iscritto a questo Ufficio l'avvenuta effettuazione del suddetto adempimento, preferibilmente utilizzando l'apposito modulo (atto a individuare la fattispecie sanata), allegando al medesimo la fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati.
Versamento ICI anni pregressi.
A decorrere dal 18 aprile 2012 i codici tributi per il versamento di ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) sono i seguenti (Agenzia delle Entrate Ris. N. 35/E del 12 aprile 2012):
denominazione |
Nuovo codice |
ICI per l’abitazione principale |
3940 |
ICI per i terreni agricoli |
3941 |
ICI per le aree fabbricabili |
3942 |
ICI per gli altri fabbricati |
3943 |
ICI - interessi |
3906 |
ICI - sanzioni |
3907 |
L'Ufficio Tributi sugli Immobili è a disposizione per ulteriori informazione in merito.