RAVVEDIMENTO OPEROSO

Cosa fare se il versamento IMU non è stato effettuato entro la scadenza

Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l'IMU e per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate per tali omissioni dal nostro Ufficio addetto al controllo, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori, nei termini previsti dalla procedura del "Ravvedimento Operoso".

Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29/11/2008, dall'articolo 1, comma 20, lettera a) Legge n° 220/2010 e dell'articolo 23, comma 31, Legge n° 111/2011) e dalla circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98.

Si precisa che per potersi avvalere di questa procedura occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Ravvedimento operoso per ritardato pagamento.

Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento dell’imposta alle prescritte scadenze, è oggetto ad una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo  non versato.

Con il “RAVVEDIMENTO OPEROSO”, il quale il contribuente  regolarizza spontaneamente errori o ritardi, versando entro determinati termini:

a)     l’imposta non pagata,

b)     gli interessi moratori, calcolati giorno per giorno sulla sola imposta, al tasso legale del 2,5% dal 1° gennaio 2012.

c)      una sanzione stabilita in misura ridotta in base ai giorni di ritardo (ravvedimento “sprint”, breve o lungo);

 

La normativa attuale prevede tre ipotesi di ravvedimento:

1)     RAVVEDIMENTO “SPRINT” per ritardi non superiori a 15 giorni dalla scadenza, con sanzione pari allo 0,2 % (1/15 del 30%) per ogni giorno di ritardo;

2)     RAVVEDIMENTO BREVE per ritardi dal 16° al 30° giorno dalla scadenza, con sanzione pari al 3,0% (1/10 del 30%)

3)     RAVVEDIMENTO LUNGO dal  31° giorno ed entro un anno dalla scadenza, con sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%).

 

Termini di ravvedimento e calcoli per la rata di IMU in acconto scaduta il 18 giugno 2012

 

a)     entro il 3 luglio 2012:  RAVVEDIMENTO “SPRINT”  = imposta non pagata + interessi per ogni giorno di ritardo calcolatI dal 19 giugno 2012 al giorno del versamento compresi +  sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo calcolato dal 19 giugno 2012 al giorno del versamento compresi sull’ammontare dell’imposta;

b)     dal 4 al 18 luglio 2012:  RAVVEDIMENTO BREVE = imposta non pagata + interessi per ogni giorno di ritardo calcolato dal 19 giugno 2012 al giorno del versamento compresi  + sanzione del 3,0% sull’ammontare dell’imposta ;

c)      da 19 luglio 2012 fino al 18 giugno 2013 RAVVEDIMENTO LUNGO = imposta non pagata + interessi per ogni giorno di ritardo calcolato dal 19 giugno 2012 al giorno del versamento compresi  + sanzione del 3,75% sull’ammontare dell’imposta .

 

Modalità di versamento del RAVVEDIMENTO

 

Il versamento deve essere effettuato utilizzano il modello F24, compilando la “Sezione  IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” e barrando la casella “Ravv.”

 

Nella colonna “importi a debito” va indicato l’ammontare complessivo di imposta, sanzioni e interessi utilizzando un unico codice tributo.

 

Le applicazioni di calcolo on line dell’imposta, presenti nel sito del comune,  prevedono già il calcolo dell’imposta e la stampa del modello F24 comprensivo delle sanzioni e interessi da ravvedimento.

Si invita inoltre a comunicare per iscritto a questo Ufficio l'avvenuta effettuazione del suddetto adempimento, preferibilmente utilizzando l'apposito modulo (atto a individuare la fattispecie sanata), allegando al medesimo la fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati.

Versamento ICI anni pregressi.

 

A decorrere dal 18 aprile 2012 i codici tributi per il versamento di ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) sono i seguenti (Agenzia delle Entrate Ris. N. 35/E del 12 aprile 2012):

 

denominazione

Nuovo codice

ICI per l’abitazione principale

3940

ICI per i terreni agricoli

3941

ICI per le aree fabbricabili

3942

ICI per gli altri fabbricati

3943

ICI - interessi

3906

ICI - sanzioni

3907

 

L'Ufficio Tributi sugli Immobili è a disposizione per ulteriori informazione in merito.

 

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