MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO - AVVISO OPERATORI NON PROFESSIONALI
Pubblicata il 08/06/2017
Dal 08/06/2017 al 31/12/2017
La Regione Veneto con nota prot. n. 186788 del 12/05/2017 ha ribadito ai Comuni l’importanza dell’applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. n. 10/2001 e nella D.G.R. n. 2956/2001 concernenti l’attività di vendita svolta dagli operatori non professionali (hobbisti).
In particolare si ricorda che l’operatore professionale:
Il Responsabile dei Servizi
Amminitrativi e Finanziari
Antonella Rossit
In particolare si ricorda che l’operatore professionale:
- non può partecipare ai mercatini per più di 6 volte all’anno
- deve essere munito di un tesserino di riconoscimento che è personale e non cedibile
- può vendere solamente i prodotti espressamente elencati dall’art. 7, comma 2, lett. d) della L.R. n. 10/2001 (antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione)
- non può vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non in possesso di autorizzazione commerciale
- non può vendere beni di valore superiore a € 258,23.=; al riguardo si ricorda che la superficie espositiva deve in ogni caso considerarsi come superficie di vendita e, dunque, tutti i prodotti esposti devono comunque rispettare tale valore massimo
Portobuffolè, lì 7 giugno 2017
Il Responsabile dei Servizi
Amminitrativi e Finanziari
Antonella Rossit