Che cosa è Gaia da Camino

Cos’è “Gaia da Camino”
 
L’istituzione è una forma di gestione dei servizi pubblici locali (già prevista dalla Legge 142/1990 – art.22 e 23 – tra le cinque modalità di gestione dei servizi pubblici allora definite), disciplinata dall’art. 114 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
 
 
La Istituzione ha come proprio fine:
 

  1. la promozione turistica e culturale di Portobuffolè,
  2. la valorizzazione del suo patrimonio storico e architettonico, oltre che le peculiarità della sua realtà economica e sociale,
  3. la promozione e sviluppo delle attività culturali e di spettacolo in tutte le sue forme,
  4. favorire la conoscenza della storia, delle tradizioni, della realtà locale,
  5. la promozione alla lettura rivolta alla generalità della popolazione, anche in collaborazione con le scuole.

 
 
Gli organi dell’istituzione sono:
  

  1. il Consiglio di Amministrazione,
  2. il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
  3. il Direttore.

 

D.Lgs 18-8-2000 n.267
 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.227 – Supplemento ordinario n.162/L – del 28 settembre 2000.
 
 
Articolo 114 Tuel 267/2000
 
                   Aziende speciali ed istituzioni
 
1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato  di personalita' giuridica, di autonomia  imprenditoriale  e  di  proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
 
2.  L'istituzione  e'  organismo  strumentale  dell'ente  locale  per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
 
3. Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il  consiglio  di amministrazione, il presidente e il direttore, al  quale  compete  la responsabilita' gestionale. Le modalita' di  nomina  e  revoca  degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
 
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio  dei  costi  e  dei ricavi, compresi i trasferimenti.
 
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il  funzionamento  delle aziende  speciali  sono  disciplinati  dal  proprio  statuto  e   dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
 
((5-bis. A  decorrere  dall'anno  2013,  le  aziende  speciali  e  le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno  secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e  delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno  e  per  gli  affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza  Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni  si  iscrivono  e  depositano  i propri bilanci al registro  delle  imprese  o  nel  repertorio  delle notizie   economico-amministrative   della   camera   di   commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro  il 31 maggio di  ciascun  anno.  L'Unioncamere  trasmette  al  Ministero dell'economia e delle finanze, entro il  30  giugno,  l'elenco  delle predette aziende  speciali  e  istituzioni  ed  i  relativi  dati  di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si  applicano  le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali:  divieto  o  limitazioni  alle   assunzioni   di   personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre  voci  di  natura retributiva   o   indennitaria   e   per   consulenza   anche   degli amministratori; obblighi  e  limiti  alla  partecipazione  societaria degli enti locali.  Gli  enti  locali  vigilano  sull'osservanza  del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi  precedenti.
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente  comma aziende   speciali   e    istituzioni    che    gestiscono    servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.))
 
6. L'ente locale conferisce il capitale di  dotazione;  determina  le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza;  verifica  i  risultati  della  gestione;  provvede   alla copertura degli eventuali costi sociali.
 
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente  locale  esercita  le sue funzioni  anche  nei  confronti  delle  istituzioni.  Lo  statuto dell'azienda speciale  prevede  un  apposito  organo,  di  revisione, nonche' forme autonome di verifica della gestione.
 
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti  atti  ((da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.)):
  a) il piano-programma, comprendente un contratto  di  servizio  che
disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
  b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
  c) il conto consuntivo;
  d) il bilancio di esercizio.
 

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