Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi  e ai  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  e  l'acquisizione d'ufficio dei dati. 
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: 
  a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di  posta  elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile  per  le  attivita'  volte  a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o  l'accesso diretto agli stessi da  parte  delle  amministrazioni  procedenti  ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
  b) le convenzioni-quadro  volte  a  disciplinare  le  modalita'  di accesso  ai  dati  di  cui  all'articolo  58  del  codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82 
  c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione  d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

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