Modifiche in materia edilizia apportate dal D. lgs. 222 del 25.11.2016 - SCIA 2

Pubblicata il 11/01/2017

E' entrato in vigore il 12 dicembre 2016 il Decreto Legislativo n. 222 del 25.11.2016 SCIA 2  che modifica in misura significativa il Testo Unico dell’Edilizia  (D.P.R. n. 380/2001), apportando importanti modifiche nella materia.
Si tratta di una riforma generale dei titoli e delle relative procedure da seguire per la realizzazione degli interventi edilizi.
Vengono infatti eliminate la DIA - Denuncia di inizio attività (ora sostituita completamente dalla SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività) e la Comunicazione di inizio lavori (CIL non asseverata).
Risultano così ampliati i casi di edilizia libera senza comunicazione, ma anche gli interventi soggetti a CILA, che diventa la procedura residuale (nuovo art. 6 bis del D.P.R. n. 380/2001).
Altra rilevante novità è l’eliminazione del certificato/attestato di agibilità. La nuova unica modalità per l’agibilità è la Segnalazione Certificata di Agibilità.
Nel Decreto è allegata la tabella A sez. II EDILIZIA  che riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.
La  Tabella contiene anche importanti chiarimenti sui titoli richiesti per i cambi di destinazione d’uso tra diverse categorie, compresi quelli cosiddetti funzionali, cioè eseguiti senza opere (Voce n. 39 della Tabella A).

Prima di presentare i progetti si invita a verificare il nuovo titolo necessario per lo specifico intervento.
 
A breve sarà reso disponibile un modulo comunale per la presentazione della SCIA di Agibilità da utilizzare nelle more dell'approvazione del modulo unificato regionale.


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