ELEZIONI REGIONALI VENETO 2020

Pubblicata il 13/08/2020

INFORMAZIONI sulle elezioni

 
 

Quando si vota ?
Nelle giornate di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 si svolgeranno le operazioni di voto per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale nella Regione del Veneto e la conseguente attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali.

Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, i seggi elettorali rimarranno aperti:
domenica 20 settembre:dalle ore 7 alle ore 23
lunedì 21 settembre: dalle ore 7 alle ore 15

Gli elettori che all'orario di chiusura del seggio si troveranno ancora nei locali dello stesso saranno ammessi a votare.
Le operazioni di scrutinio delle schede delle elezioni regionali avranno inizio a partire dalle ore 15 di lunedì 20 settembre, al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, e comunque dopo lo scrutinio  relativo al al referendum confermativo sul testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

 
 
 

Chi può votare ?
Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 20 settembre 2020 (nati non dopo il 20 settembre 2002).

Oltre a questi la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nello stesso Comune di iscrizione elettorale o in altro Comune della regione. Sono pertanto ammessi a votare anche:

  • coloro che presentano una sentenza della Corte d’appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori del comune;
  • coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto;
  • i componenti del seggio;
  • i rappresentanti di lista presso il seggio, purché siano elettori di un comune della regione;
  • ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico in servizio presso il seggio;
  • i militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di polizia, gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione;
  • i naviganti (marittimi o aviatori), purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, possono votare in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco;
  • i degenti in ospedali e case di cura, se iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della regione nel cui ambito è ubicato il nosocomio;
  • i ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità, purché i soggetti ricoverati siano elettori di un qualsiasi comune della regione;
  • i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori di un qualsiasi comune della regione;
  • gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote ed in possesso della certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche;
  • gli elettori portatori di handicap (i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto e che quindi votano con l’assistenza di un accompagnatore. L’ammissione al voto assistito non è consentita invece per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore.

Un cittadino italiano residente in Italia, che si trova temporaneamente all’estero, ad esempio per motivi di studio, dovrà far rientro in Italia e votare nel Comune di iscrizione elettorale, al fine di esercitare il proprio diritto di voto in occasione delle elezioni regionali. Non sono infatti previste in tali casi modalità alternative di espressione del voto.

 
 
 

Dove si vota ?
L'elettore si recherà a votare nella sezione nelle cui liste elettorali risulta iscritto. Questa è indicata sulla facciata della tessera elettorale, assieme all'indirizzo. Qui di seguito vengono elencate le 7 sezioni appartenenti al Comune di Fossalta di Portogruaro, con i rispettivi indirizzi:
 


 

 

Sezione

                                               Ubicazione

   N. 1

  Istituto Comprensivo don Agostino Toniatti - Fossalta, via Ippolito Nievo, 20

   N. 2

  Istituto Comprensivo don Agostino Toniatti - Fossalta, via Ippolito Nievo, 20

   N. 3

  Istituto Comprensivo don Agostino Toniatti - Fossalta, via Ippolito Nievo, 20

   N. 4

  Istituto Comprensivo don Agostino Toniatti - Fossalta, via Ippolito Nievo, 20

   N. 5

  Scuola Primaria Margherita Marzotto - Villanova, piazza M. Marzotto ,21

   N. 6

  Scuola Primaria Margherita Marzotto - Villanova, piazza M. Marzotto ,21

   N. 7

  Scuola Primaria Margherita Marzotto - Villanova, piazza M. Marzotto ,21


 

Agevolazioni per il VOTO

VOTO a domicilio
Anche per le elezioni regionali che si svolgeranno il 20 e 21 settembre 2020 si applicano le disposizioni sul voto domiciliare previste per norma in favore degli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico per disabili, organizzato dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, nonché in favore degli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione.

Tali elettori possono chiedere al Sindaco (del proprio Comune di iscrizione elettorale) un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, ubicata in qualsiasi Comune del territorio nazionale. A tal proposito questa domanda in carta libera deve indicare l’indirizzo completo e possibilmente un recapito telefonico.e deve pervenire al Sindaco in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 11 agosto e lunedì 31 agosto 2020. Alla suddetta domanda l’elettore deve allegare copia della tessera elettorale ed idoneo certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti in capo all'elettore la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all'elettore di recarsi al seggio.Tale certificato, qualora sulla tessera elettorale dell’elettore non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, può anche attestare la necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.


VOTO assistito
A tutela degli elettori non deambulanti e portatori di handicap, l’art.29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, il Comune organizzi un servizio di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori. Costoro, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. In tal caso l’elettore non deambulante dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. 

Le norme (Legge 5 febbraio 2003, n. 17) prevedono inoltre che i cittadini portatori di handicap che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità, possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap. Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il seggio gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD). Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico (redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali) nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.

 
 
 

Cosa portare ?
Per poter votare gli elettori devono presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale personale a carattere permanente, unitamente alla carta d’identità o altro documento di identificazione (purché munito di fotografia) rilasciato dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:
- le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla PA, anche se scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.
In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione. Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità.

In caso di furto oppure di smarrimento della propria tessera elettorale personale, l'elettore potrà richiedere un duplicato della tessera (previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento) presso gli uffici comunali (sede municipale di Fossalta di Portogruaro, sportello per i Servizi Demografici) che, a tal fine, resteranno aperti nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (da venerdì 18 a sabato 19 settembre 2020), dalle ore 9 alle ore 18 e nei giorni della votazione (domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì.

Nel caso in cui gli spazi per l’apposizione del timbro sulla tessera elettorale risultassero esauriti, l'elettore potrà richiedere sempre presso i medesimi uffici il rinnovo della stessa.Gli elettori sono infatti invitati a verificare sin d’ora se siano in possesso di tale documento e se sullo stesso siano ancora presenti spazi per l’apposizione del timbro, al fine di potersi rivogere quanto prima ai suddetti uffici per l'immediato rilascio della nuova tessera, evitando così eventuali disagi causati dalla probabile concentrazione di tali richieste nel giorno della votazione. Si ricorda che il Comune procede al rinnovo della tessera stessa esclusivamente su domanda degli interessati (art.4, comma 7, del D.P.R. n.299/2000).

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Per chi avesse richiesto al proprio comune di residenza il rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) ed alla data del 20 settembre 2020 non risultasse ancora consegnata, in mancanza di altro documento di identificazione, l'elettore potrà votare con la ricevuta della richiesta di CIE: tale ricevuta contiene infatti la fotografia ed i dati anagrafici del richiedente la CIE (oltre al numero della CIE cui si riferisce), divenendo pertanto un documento di riconoscimento ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera c) del DPR n.445/2000.

 
 
 

Come ci si comporta (aggiornato dal nuovo protocollo sanitario e di sicurezza) ?
È stato sottoscritto dal Ministro dell’Interno e dal Ministro della Salute un “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020”, nel quale sono contenute alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che verrà adottato in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020. A tal fine il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile ha redatto anche una serie di elementi informativi e di indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto.

Nel corso delle operazioni di voto saranno previste anche periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici. Inoltre, verranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroaìcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni sezione elettorale per permettere l'igiene frequente delle mani.
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:
- evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai seggio (ad es. rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.
Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Completate le operazioni di voto, è consigliala una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
I componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, dovranno indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle maniL'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede ed al momento dell'inserimento della scheda elettorale nell'urna, mentre non è necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.


Si ricorda, altresì, che per assicurare la segretezza dell'espressione del diritto di voto è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione inviterà l’elettore, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le predette apparecchiature di cui è al momento in possesso.Tali arecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, per essere restituite dopo l’espressione del voto. Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con conseguenti sanzioni

I minori non possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore, in quanto l’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale (fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge di voto assistito, con la presenza di accompagnatori per gli elettori materialmente impediti nell’espressione autonoma del voto).

Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati (anche se sono armi detenute legalmente) o muniti di altri strumenti atti ad offendere.

 
 
 

Ulteriori informazioni possono essere reperite sullo specifico portale della Regione del Veneto, nel quale si possono trovare anche informazioni e dati su precedenti consultazioni elettorali della regione.


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