Rinnovo patente dopo gli 80 anni: niente più visita in Commissione medica locale

Pubblicata il 22/06/2012
Dal 22/06/2012 al 30/06/2012


Il provvedimento del Governo ripristina, per i patentati più anziani, le modalità di rinnovo del documento di guida valide prima delle modifiche introdotte dalla legge 29 luglio 2010 n.120 ed applicate dal 15 settembre 2010. Resta invece confermata la scadenza biennale del rinnovo.

 

D’ora in poi, quindi, i conducenti ultra ottantenni, per confermare la validità della patente di guida oppure del “patentino” per ciclomotori, dovranno effettuare, ogni due anni, l’accertamento dei requisiti psico fisici presso i consueti sanitari abilitati previsti dall’articolo 119 del Codice della strada, come, ad esempio, i medici delle sezioni di medicina legale delle Asl, gli ispettori medici delle Ferrovie dello Stato o i medici militari.

 

Il Ministero dei trasporti ha inoltre diramato in data 20 marzo la circolare n.7852 in applicazione dell’articolo 11, commi 1, lett. a), 2 e 3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5.

http://www.mit.gov.it

nota Ministero


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