DICHIARAZIONE TASI

Pubblicata il 21/05/2015
Dal 21/05/2015 al 01/07/2015

 
I soggetti passivi del tributo (possessori e/o detentori) presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
L’obbligo dichiarativo sorge da parte dei detentori ogni volta in cui l'immobile è occupato, per un periodo non inferiore a 6 mesi, da persona diversa dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile. 
Da parte del proprietario nei medesimi casi sopra descritti per il detentore.
Per i soggetti che presentano con l’immobile la relazione di possesso qualificato, gli oneri dichiarativi già assolti per l’IMU o l’esonero dalla dichiarazione previsto dalla normativa IMU, possono trasporsi anche per l’obbligazione TASI, per cui non risulta dovuta alcuna dichiarazione TASI.
La dichiarazione TASI ha effetto per gli anni successivi purché  non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. 

Allegati

Nome Dimensione
Allegato mod_dichiarazione_Tasi.pdf 396.59 KB

Categorie NOTIZIE

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto