IN ALTERNATIVA AL CONGEDO PARENTALE… INPS: AL VIA VOUCHER E CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MADRE LAVORATRICE

Pubblicata il 04/04/2013
Dal 04/04/2013 al 31/12/2015

L'INPS impartisce articolate istruzioni operative per consentire l'avvio della sperimentazione dei voucher e dei contributi per l'assistenza all'infanzia: beneficiarie le madri lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione Separata che presenteranno domanda telematica all'Istituto.
La legge n. 92 del 28 giugno 2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.
Con decreto del 22 dicembre 2012 (cfr. ) sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia (utilizzo consentito nei limiti di spesa previsti); in tale sede si prevede altresì che, per l’accesso alla prestazione, la madre lavoratrice presenti domanda telematica all’INPS, secondo modalità e tempistiche definite come segue dall'Istituto:
Ambito di applicazione: il voucher e il contributo vanno utilizzati negli 11 mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale; può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.
Possono accedere al beneficio esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie,
- lavoratrici dipendenti,
- iscritte alla gestione separata Inps (destinatarie della tutela sono tutte le lavoratrici, ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena; non sono ricomprese le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne),
per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
Con riferimento alla Gestione separata si precisa che la lavoratrice può accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestante (in caso di gravidanza gemellare potrà presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
Sono escluse dal beneficio:
1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.
 
Misura e durata del beneficio: l’importo del contributo è di 300,00 euro mensili ed e' erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.
Alcune precisazioni:
- lavoratrici part-time: contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa
- lavoratrici iscritte alla gestione separata: erogazione del contributo per un periodo massimo di tre mesi.
Per le controversie in materia di congedo parentale
- per i lavoratori dipendenti: ricorso al Comitato Provinciale Inps di cui all’art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
- per i lavoratori iscritti alla gestione separata: ricorso al Comitato Amministratore del fondo per la gestione separata Inps.
Modalità di erogazione del beneficio:
a) contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati: erogazione attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
b) contributo per servizi di baby- sitting: erogazione attraverso il sistema di buoni lavoro; l'Inps pertanto erogherà 300 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
In particolare, i voucher consegnati alle beneficiarie sono unicamente quelli cartacei e verranno ritirati dalla madre lavoratrice - in una unica soluzione/in parte/con cadenza mensile - presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
• il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante),
• il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL,
• il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’,
• la sede INPS.
Adempimenti particolari sono richiesti alla lavoratrice in caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice compila i voucher e la baby sitter riscuote il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.
I voucher emessi e non utilizzati non possono essere oggetto di richiesta di rimborso.
Formazione dell’elenco delle strutture della rete pubblica e private accreditate eroganti servizi per l’infanzia: il contributo per la fruizione dei servizi per l’infanzia erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall’Istituto.
Accesso al contributo da parte delle lavoratrici: le lavoratrici presentano domanda telematica all’Istituto, il quale, nei limiti della copertura finanziaria redige una graduatoria delle lavoratrici ammesse a tale beneficio.
L’Istituto con apposito messaggio comunica l’imminente pubblicazione, sul proprio sito WEB, del bando per l’assegnazione dei benefici in oggetto nel quale sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri, nonché tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale e gli adempimenti conseguenti alla formazione della graduatoria.
Rinuncia del beneficio: la lavoratrice puo' rinunciare al beneficio esclusivamente in via telematica sul sito web dell’Istituto (www.inps.it). Dato che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili, in caso di rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 300 euro o a multipli di 300 euro. Se non vengono restituiti i voucher, la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i periodi di congedo parentale a cui aveva rinunciato per accedere al beneficio.
I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti.
L’Istituto, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l’avvenuta rinuncia al beneficio da parte della stessa, indicando altresì i periodi per i quali la rinuncia è stata esercitata.
L’Istituto provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.

Allegati

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Allegato Circolare numero 48 del 28-03-2013.pdf 109.59 KB


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