Sospensione della prima rata IMU 2013

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 117 del Decreto Legge n. 54 del 21/05/2013 viene sancita la sospensione del pagamento della rata in acconto IMU 2013 per alcune categorie catastali tra cui la A02 e la A07 se adibite ad abitazione principale.

Per maggiori dettagli relativi alla sospensione si prega di fare riferimento all'articolo 1 del decreto 54 citato allegato in fondo al presente comunicato.

Nel medesimo decreto, all'articolo 2, viene precisato che qualora entro il termine del 31 agosto 2013 il Governo non sia stato in grado di riformare la disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare la rata in acconto IMU 2013 sospesa dovrà essere versata entro la data del 16 settembre 2013.

Il decreto n. 54 del 21 maggio 2013 non prevede alcun rimborso ai comuni per la mancata riscossione della rata sospesa, tuttavia i comuni possono ricorrere ad anticipazione di tesoreria entro limiti stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 1 e riportati nell'allegato A. Lo Stato provvederà a coprire gli interessi passivi dell'anticipazione con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 1.

Per il Comune di Sant'Elena l'importo massimo previsto dal decreto per l'anticipazione di tesoreria è pari a € 136.741,27 .

Con il Decreto del Ministero dell'Interno del 27 settembre 2013, pubblicato in G.U. n. 233 del 04/10/2013, è stato assegnato al Comune di Sant'Elena un contributo pari a € 137.511,02 a titolo di rimborso per minor gettito IMU 2013. Tale importo è stato calcolato in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria 2012.

Riepilogo delle categorie catastali oggetto della sospensione della rata in acconto IMU 2013:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Allegato: Decreto Legge n. 54 del 21/05/2013
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