Abolizione della seconda rata IMU 2013


Con il Decreto Legge 133 del 30 novembre 2013 è stato abolito il pagamento della seconda rata IMU 2013 alle seguenti categorie:

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e  b), del  decreto-legge  21  maggio   2013,   n.   54,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; 

in pratica:

-  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi   i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
-  unita' immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonche'   alloggi   regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati,  aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616;
 
b) gli immobili di cui all'articolo  4,  comma  12-quinquies  del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

in pratica:

le abitazioni oggetto di assegnazione  della  casa  coniugale  al   coniuge, disposta  a  seguito  di   provvedimento   di   separazione   legale, annullamento, scioglimento o  cessazione  degli  effetti  civili  del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
 
c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; 

in pratica:

a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'   immobiliare, purche'   il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o  A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in servizio permanente appartenente alle Forze armate e  alle  Forze  di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile,  nonche'  dal  personale  del  Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale  appartenente  alla  carriera  prefettizia.
 
d) i terreni agricoli,  nonche'  quelli  non  coltivati,  di  cui all'articolo  13,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011, posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
 
e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
 
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