ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI-QUADRO GENERALE

La legge n. 135/2012 di conversione del DL 95/2012 e, in particolare, l’art. 19,  ha individuato le funzioni fondamentali dei Comuni e le  modalità di esercizio associato delle stesse funzioni e dei servizi comunali. Pubblichiamo una nota di lettura sulle  numerose novità introdotte per i Piccoli Comuni (fino 5.000 abitanti) e le forme associative delle Unioni di Comuni e delle Convenzioni.
 

L’art.14, commi da 25 a 31,  del  D.L. n. 78/10, convertito con la legge 122/2010 e successivamente modificato, in ultimo dal D.L. 95/2012 convertito con legge 135/2012, introduce per i piccoli comuni, l’obbligo della gestione associata dell’esercizio delle funzioni fondamentali, incidendo sull’assetto funzionale e organizzativo degli enti interessati prevedendo che tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante unioni di comuni (art. 32 TUEL) o convenzione (art. 30 TUEL), la quasi totalità delle funzioni.

Il comma 1 lett. A) dell’art.19 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 fornisce l’elenco di funzioni fondamentali dei comuni individuate come segue:

a)    organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b)   organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c)    catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d)   la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e)   attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f)     l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g)    progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h)   edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i)      polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l)      tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

La durata minima delle convenzioni per l’esercizio obbligatorio delle funzioni in forma associata è fissata in 3 anni, al termine di tale periodo, qualora non si dimostri l’efficacia e l’efficienza nella gestione, i comuni sono obbligati ad esercitare le funzioni mediante unione.

Sono stati ridefiniti i termini per dare attuazione alla gestione associata tra piccoli comuni secondo un procedimento articolato in due fasi:

-       entro il 1 gennaio 2013 i comuni interessati devono svolgere in forma associata almeno 3 delle funzioni fondamentali;


-       entro il 31 dicembre 2014 l’obbligo di esercizio associato completamento di tutte le funzioni.

 
Consulta
torna all'inizio del contenuto