Ordinanza della Regione Veneto n. 99 del 06/07/2020

Pubblicata il 07/07/2020

Si pubblica in allegato l'ordinanza della Regione Veneto n. 99 del 06/07/2020 avente per oggetto :"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID19 - Ulteriori Disposizioni" di cui si riportano di seguito i tratti salienti del dispositivo:
" omissis"
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1. Obbligo di isolamento fiduciario E' stabilito, come misura regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legge n. 19 del 2020, l'isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi:
  • in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone, l'isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall'ultimo contatto a rischio. L'isolamento dovrà proseguire in caso dell'accertamento di positività;
  • ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all'allegato 1), determina l'obbligo di isolamento fiduciario; l'isolamento ha durata di 14 giorni dall'ingresso in Veneto;
  •  compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi; il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento;

2. Isolamento in strutture extrabitative L'Azienda Ulss che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legge n. 33 del 15.5.2020, in relazione al numero dei conviventi nell'abitazione, può disporre l'effettuazione dell'isolamento presso strutture alternative individuate dall'Azienda medesima in collaborazione con la Protezione Civile in conformità alle disposizioni regionali, con oneri a carico dell'interessato;

3. Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall'estero per le sole esigenze lavorative Sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all'allegato 1 per comprovati motivi di lavoro. Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo all'arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo. La prestazione sanitaria è fornita dall'Azienda Ulss. Il datore di lavoro provvede ad assolvere all'obbligo di cui sopra contattando l'azienda Ulss di riferimento e riammette, temporanemente, il lavoratore se il primo tampone è negativo (d.lgs. 81/08, artt. 15 e 18), fermo l'obbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all'ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell'utilizzo della mascherina chirurgica. Il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l'esito negativo del secondo tampone. E' vietata l'utilizzazione da parte del datore di lavoro della prestazione del lavoratore di cui il datore abbia conoscenza dell'obbligo di isolamento fiduciario;

4. Obbligo di denuncia e segnalazione E' fatto obbligo per le direzioni generali delle Aziende Ulss e per ogni altro organo accertatore delle infrazioni di cui all'articolo 1, 2 e 3 della presente ordinanza, di presentare denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.p.p.. E' obbligatoria la comunicazione al sindaco, al prefetto e agli organi di polizia giudiziaria dell'elenco nominativo dei soggetti obbligati all'isolamento ai fini dei controlli e delle eventuali misure cautelari in funzione della prevenzione di ipotesi di reato;

5. Rifiuto di ricovero I servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell'esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato, ai sensi degli articoli 55 e ss. del codice di procedura penale;

6. Sanzioni Nel caso di violazione dell'articolo 1 e 2 della presente ordinanza, anche per effetto di un'uscita dal luogo dell'isolamento, si applica la sanzione pecuniaria fissa di euro 1.000. In caso di violazione dell'articolo 3, si applica a carico del datore di lavoro la sanzione di euro 1.000 per ciascun lavoratore dell'azienda. Si richiamano, tra le altre, le sanzioni penali previste dall'art. 452 c.p., con reclusione da 1 a 12 anni, e dall'art. 1, comma 6, d.l. 33/20 e dall'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 con arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

7. Disposizioni finali Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 7 luglio 2020 al 31 luglio 2020; le disposizioni potranno essere modificare alla luce della situazione epidemiologica; La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L'accertamento compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81, anche su segnalazione dei servizi delle Aziende Ulss del Veneto; le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19"; La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale; Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale; Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

Allegati

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Allegato dettaglioAtto.pdf 225.87 KB
Allegato OPGR_64_2020_Allegato1_423395.pdf 139.02 KB

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