Covid 19 - Sanzioni Amministrative - Proroga termini

Pubblicata il 20/04/2020
Dal 20/04/2020 al 31/12/2020

Informazioni sospensione termini riguardanti sanzioni amministrative per emergenza sanitaria COVID-19

Si informa che, in relazione alla emergenza denominata “Covid-19”, le sospensioni dei termini già comunicate con precedenti avvisi, sono state oggetto di ulteriore specifico rinvio, per effetto della conversione del D.L. 18/2020.

Qui di seguito una breve descrizione delle novità a beneficio della cittadinanza.

A) SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSI GIURISDIZIONALI (Giudice di Pace – Tribunale)

Con riferimento alla presentazione di ricorsi giurisdizionali – in deroga alle previsioni dell’articolo 83, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ed a norma del comma 1 bis dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 sono sospesi i termini per ricorrere contro:
 
  •  I verbali del Codice della Strada;
  •  le Ordinanze – Ingiunzioni, adottate dal Prefetto in materia di Codice della Strada, con riguardo ai verbali accertati e contestati dal Personale di Polizia di Roma Capitale e dagli Ausiliari del Traffico di Roma Capitale;
  •  Le Determinazioni Dirigenziali Ingiuntive, di cui all’art. 18 della L. 689/1981.
 
Con riferimento alla presentazione di citazioni e ricorsi contro le “cartelle esattoriali” spiccate per la riscossione coattiva delle somme considerate dagli atti sopra indicati – a norma dell’articolo 83, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18- la sospensione opera per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020, al 11 maggio 2020. 
 
Si intendono pertanto sospesi, per le frazioni di tempo sopra indicate:

1) i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio;
2) i termini dei procedimenti esecutivi;
3) i termini per le impugnazioni delle sentenze;
4) in genere, tutti i termini procedurali.
 
Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
 
B) SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE NOTIFICHE, PER LA PRESENTAZIONE RICORSI AMMINISTRATIVI AL PREFETTO E SCRITTI DIFENSIVI A ROMA CAPITALE; SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI IN GENERE

Tutti i termini relativi ai procedimenti sanzionatori amministrativi, regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal Titolo VI del codice della strada sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020.
Nel dettaglio, sono sospesi i termini relativi:
- alla notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni [1];
- alla presentazione di scritti difensivi (è sospeso, nello stesso modo il termine per l’adozione delle Determinazioni Dirigenziali ingiuntive di cui all’art. 20 della L.689/1981);
- alla presentazione del ricorso amministrativo al prefetto, ex articolo 203 codice della strada;
- alla presentazione del ricorso amministrativo al D.R.E., ex art.19 della L.689/1981, contro il sequestro (è sospeso, nello stesso modo il termine di rigetto del ricorso amministrativo di cui al presente capo e quello per l’adozione del provvedimento di confisca di cui all’art. 20 della L.689/1981);
E’ sospeso qualsiasi altro termine di diversa natura comunque collegato all’accertamento di una violazione amministrativa (ad esempio: il termine di cui agli articoli 180 o 126-bis del Codice della Strada; il termine per i benefici considerati dall’articolo 193 comma 3 del Codice della Strada; il termine per la re intestazione dei verbali di cui agli articoli 84, 196 e 201 del Codice della Strada).
Giova precisare che il termine di cui sopra è sospeso e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. 
 
[1] Per le violazioni accertate e in corso di notifica, si avvisa che la notificazione avvenuta nel periodo di sospensione è comunque valida. Ovviamente, pure se il verbale è stati ricevuto prima del 16 maggio 2020, gli effetti legati alla decorrenza dei termini per presentare ricorso o per pagare in misura ridotta la violazione decorrono sempre secondo quanto indicato nel testo.
 
C) DECORREZA DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E BENEFICI PROLUNGATI DEL PAGAMENTO CON LO SCONTO DEL 30%

In primo luogo va specificato che sono sospesi i termini per effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative (pagamento in misura ridotta dei verbali, delle Ordinanze Ingiuntive del Prefetto e delle Determinazioni Dirigenziali ingiuntive) tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
La sospensione implica che, fino al 16 maggio 2020, anche se l’atto notificato evidenziava conseguenze per tardività del pagamento, non ci sono le conseguenze del ritardo; per cui, ricevendo in notifica una sanzione durante il periodo di sospensione, il primo giorno da cui decorre l’obbligo di pagare è il 16 maggio 2020.
Ovviamente chi ha pagato integralmente durante il periodo di sospensione avrà estinto legittimamente la sua violazione e comunque non può vantare diritto a rimborsi o restituzioni.
In secondo luogo va specificato che in via del tutto eccezionale e transitoria, dal 17 marzo al 31 maggio 2020, viene introdotta la possibilità del pagamento della sanzione, di cui all’articolo 202, comma 2, del codice della strada, nella misura ridotta del 30% fino a 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione, in luogo degli ordinari 5 giorni.
Si ribadisce che:
• la possibilità di pagamento scontato opera solo se il pagamento avviene tra il 17 marzo ed il 31 maggio, quindi tale forma di pagamento scontato avrà efficacia temporale, limitata e non si estenderà oltre al 31 maggio 2020;
• fanno eccezione a questa regola i verbali notificati entro i cinque giorni antecedenti rispetto al 31 maggio che conservano comunque la facoltà di pagare in modo scontato entro 5 giorni ancorché la data di pagamento vada oltre il 31 maggio 2020;
• non sono previsti rimborsi per chi abbia pagato somme estintive nella misura dell’intero importo del pagamento in misura ridotta senza beneficiare della “forma scontata” o comunque per aver effettuato il pagamento durante il periodo di sospensione;
• la somma su cui è consentito il pagamento scontato, è senz’altro la sola somma relativa alla sanzione e non anche quella relativa alle spese di procedimento e notificazione, che vanno integralmente pagate.
 

 
D) MODALITA’ DELLA NOTIFICA POSTALE DEI VERBALI DI CUI CODICE DELLA STRADA ED ALLE LEGGI COLLEGATE; COMPIUTA GIACENZA


Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del codice della strada gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. 
La norma prevede anche che la compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020 ed inoltre che i termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.
 

E) SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA (CARTELLE ESATTORIALI)

Sono sospesi i termini relativi all’attività di Agenzia delle Entrate Riscossioni a norma degli articoli 67 e 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (termini modificati in sede di conversione).
L’articolo 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione) prevede che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

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Proroga Termini - circolare del Ministero

 
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