ORDINANZA N. 8 DEL 02/04/2021 PER IL TAGLIO DI RAMI SPORGENTI ED ALBERI IN PROPRIETĀ PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA

Pubblicata il 03/04/2021

Si ordina, nel rispetto degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80 che prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di cinquanta metri dalla rotaia più vicina, a tutti i proprietari, affìttuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d’uso, confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio comunale, di provvedere:

1) al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine, e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

2) rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;

3) adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi.


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Allegato ord_8 Taglio rami ferrovia Magnano.pdf 158.61 KB
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