Comune di Manzano

     

Si comunica che in data 12/09/2023, l'Assemblea regionale d'ambito ha assunto l’Assemblea regionale d’Ambito ha assunto la deliberazione n. 40 rubricata “Approvazione della Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ex deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif (TQRIF) per il Bacino di gestione di NET S.p.A.”.
 
Si informano i cittadini che dal 1° gennaio 2023 il servizio TARI (tassa rifiuti) sarà gestito da Net s.p.a. Tel. 800520406 
dal lun. al giov. dalle 14.00 alle 16.00 e ven. dalle 09.00 alle 12.00 Email info.tariffa@netaziendapulita.it

la modulistica è scaricabile da questo link
 


La sigla “TARI” rappresenta tassa sui rifiuti in vigore dal 01/01/2014.
 
La Legge 147/2013 disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES  ora abrogata.
Anche la TARI è destinata alla copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
La base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata nella superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. Per l’applicazione della TARI sono confermate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo il D.P.R. 138/1998 che ha stabilito le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.
La tariffa è commisurata all’anno solare, calcolata a giorni, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è composta per le utenze domestiche da una parte fissa calcolata sulla base dei mq. di superficie calpestabile, e di una parte variabile correlata al numero degli occupanti.
Le tariffe della TARI devono essere conformi al piano finanziarioPEF redatto dal soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che deve essere approvato dal consiglio comunale.
La tassa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, deve comprendere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
 

Disposizioni ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Con la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

Con la deliberazione n. 444 del 31/10/2019 ARERA definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1 aprile 2020 - 31 dicembre 2023. Nell'ambito di intervento sono ricompresi gli elementi informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti internet, gli elementi informativi minimi da includere nei documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura) e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione.
Rimandiamo la lettura delle seguenti delibere direttamente sul sito AERA:

  • Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”
  • Deliberazione ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019: “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”
  • Deliberazione ARERA n. 59 del 12 marzo 2020: “Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da covid-19”
  • Deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020: "Adozioni di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19"
  • Allegato alla Deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020

    TEFA
    E’ tutt’ora prevista l’addizionale TEFA (Tributo per le funzioni ambientali) nella misura del 4% sull’imposta lorda dovuta, importo che il Comune è tenuto a riversare alla Regione dal 01.01.2017.

    A partire dall’01.01.2021 il versamento degli importi dovuti a titolo di TEFA (tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, ex art. 19 D.Lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019) devono essere effettuati con il codice tributo istituito da Agenzia delle Entrate.
    E’quindi necessario che, quanto dovuto a titolo di TEFA sia versato distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i relativi codici tributo al fine che il pagamento sia indirizzato correttamente all’Ente destinatario. 
    In caso contrario i pagamenti effettuati senza utilizzare i corretti codici tributo non andranno a buon fine.


    Rimane l’obbligo di denuncia in caso di variazioni (Vedi alla voce Il Comune informa/modulistica/tributi)
    Sempre alla voce Il Comune informa/modulistica/tributi, sono pubblicate le tariffe approvate.

    L’ufficio tributi provvede all’invio, al domicilio dei contribuenti ovvero se richiesto con autorizzazione che si trova sul sito comunale all’invio tramite mail, dei conteggi con allegato modelli F24 precompilati per il pagamento, sulla base dei dati dichiarati ed aggiornati
     
     
    • CODICI TRIBUTO TARI PER F24
     COD.TARI  CODICE COMUNE
    TARI Tassa sui rifiuti art. 1 comma 639 Legge 147/2013 3944 E899
    TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) TEFA E899
       
    A partire dal 01/01/2020 vengono introdotte modifiche quali:
    - il nuovo metodo tariffario (MTR) per la determinazione del costo del servizio integrato e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione,
    - l'introduzione di un'Autorità unica ARERA per la determinazione di costi (PEF) sulla base dei quali poter determinare le tariffe di riferimento annuali;

 

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