Comune di Manzano

ILIA - Imposta locale immobiliare autonoma

A chi è rivolto

Sono tenuti a pagare l'ILIA:

  • il proprietario oppure il titolare del diritto reale (=usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi)
  • il concessionario nel caso di concessione di patrimonio demaniale;
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
  • il genitore al quale è stata assegnata la casa familiare a seguito del provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli; 

Descrizione

- Informazioni relative all'anno 2023

A decorrere dall’1 gennaio 2023 è stata istituita l’ILIA (l’imposta locale immobiliare autonoma ) disciplinata dalla Legge Regionale 17 del 14/11/2022 . La stessa sostituisce nel territorio regionale l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L’imposta riguarda coloro i quali possiedono immobili nel territorio regionale ovvero fabbricati , terreni e aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.

- Indicazioni generali

L’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) non si applica al possesso dell'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria. (art.4)

Per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia che possono, qualora proprietari e residenti altrove usufruire di analoga agevolazione. Sentenza della Corte Costituzionale n.209/2022

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’imposta locale immobiliare autonoma non si applica inoltre:

  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e/o destinate a studenti universitari dei soci assegnatari
  • alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Se, quindi, il coniuge assegnatario risiede anagraficamente e dimora nell'immobile potrà applicare le agevolazioni spettanti per l'abitazione principale 
  • ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • ai fabbricati assimilati all’abitazione principale. Il Comune di Manzano ha riconosciuto l’assimilazione alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (previa presentazione di dichiarazione nel caso in cui la residenza venga trasferita in istituti di ricovero o sanitari fuori comune) a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

- Riduzioni d'imposta e di base imponibile (art. 8 e 10 L.R. 17/2022)

  • Unità immobiliari in comodato gratuito (art. 8 comma 1 lett.c).

In aggiunta all’aliquota agevolata, viene mantenuta l’ulteriore riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 , nel caso in cui il comodante sia proprietario del solo immobile concesso in comodato oppure di due immobili (categoria A) di cui uno adibito necessariamente ad abitazione principale. Inoltre l’immobile o gli immobili devono trovarsi nello stesso comune dove il comodante ha la residenza e la dimora abituale. Il trattamento agevolativo viene applicato anche alle pertinenze del bene a cui sono asservite. Il comodatario deve trattare l’immobile come abitazione principale quindi trasferirvi la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (A/1-A/8-A/9). Il comodato deve essere registrato. Deve essere presentata a cura del comodante la dichiarazione con attestazione del possesso dei requisiti di legge.

  • Abitazioni locate a canone concordato (L.431/1998 art.2 c.3) (art. 10 comma 1 LR 17/2022)

 L’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (si andrà a pagare il 75% dell’imposta totale). Per i contratti a canone concordato "non assistiti" (conclusi cioè senza l'intervento delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali è necessario acquisire l'attestazione di rispondenza Ex D.M. 16/01/2017 rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con cui viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale. Tale attestazione (non soggetta nè a registrazione nè a bollo) andrà presentata, unitamente al contratto registrato, all'ufficio ILIA a cura del locatore.

  • Soggetti non residenti nel territorio dello Stato (art. 10 comma 2)

I soggetti non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, hanno diritto a partire dall’anno di imposta 2023 alla riduzione del 50% dell’imposta su una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d’uso posseduta in Regione a titolo di proprietà od usufrutto.

  • Fabbricati di interesse storico o artistico (art. 8 comma 1 lett.a)

Viene mantenuta la riduzione della base imponibile del 50%

  • Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (art. 8 comma 1 lett.b)

la base imponibile è ridotta del 50%. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia il cui costo è a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell’immobile e allegando documentazione fotografica.

- Esenzioni d’imposta (art. 11 e 12 L.R.17/2022)

  • Terreni agricoli (art. 12 comma lettere a-b-c-)
    • se posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola ovunque ubicati,
    • a immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
    • ricadenti in aree montane o di collina
  • Abitazione principale o assimilata ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • Immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • I fabbricati con destinazione ad usi culturali
  • I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, e le loro pertinenze;
  • I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • Immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i)
  • Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, (immobili merce) finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

- Fabbricati strumentali all'attività economica (Art. 3 comma 1 lett.b)

Sono considerati tali i fabbricati utilizzati esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale.

Solo per l’anno 2023 si considerano in ogni caso fabbricati strumentali all’attività economica quelli iscritti nelle categorie:

  • A/10
  • A/11 e gruppo B purchè non rientranti in categoria di esenzione (art. 11 comma 1)
  • C/1 – C/3 – C/5
  • Gruppo D purchè non classificati come rurali (art. 9 comma 4)

Per l’anno 2023 per i fabbricati rientranti in categorie diverse da quelle sopra indicate, resta ferma la facoltà di attestarne la strumentalità tramite modello dichiarativo

- Modalità di determinazione dell’imposta

La base per il calcolo dell’ILIA , analogamente all’IMU, è la rendita catastale che è reperibile dalla visura catastale. La visura - qualora il contribuente non ne fosse in possesso - può essere richiesta gratuitamente recandosi all’Agenzia del Territorio - ora Agenzia delle Entrate (l'ufficio di Udine si trova in via Gorghi n. 18) oppure online nel sito agenziaentrate.gov.it munendosi di codice fiscale del titolare e del foglio, mappale e subalterno dell’immobile (dati che sono riportati nel contratto di acquisto dello stesso). Si ricorda che se non sono intervenute variazioni non è necessario munirsi di nuove visure catastali.

Ottenuta la rendita catastale si deve poi procedere alla rivalutazione della stessa moltiplicandola per 1,05 e utilizzando poi i seguenti moltiplicatori distinti per categoria di immobile:

CATEGORIE CATASTALI MOLTIPLICATORE
A ABITAZIONI (DA A/1 AD A/9) 160
A/10 UFFICI 80
B COLLEGI, OSPEDALI, UFFICI PUBBLICI, SCUOLE, ORATORI 140
C/1 NEGOZI 55
C/3 LABORATORI 140
C/4 LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI 140
C/5 STABILIMENTI BALNEARI 140
C/2 CANTINE 160
C/6 GARAGE 160
C/7 TETTOIE 160
D IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE 65
D/5 ISTITUTI DI CREDITO 80

La determinazione della base imponibile per i terreni viene invece calcolata come segue:

TERRENI   MOLTIPLICATORE
TERRENI AGRICOLI REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO DEL 25% 135

Infine per le aree edificabili la base imponibile è determinata dal valore venale di mercato (perizie o tabella).

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