Comune di Lazise
Il primo Comune d'Italia 983

Opere pubbliche

Normativa di riferimento

Ai sensi dell'art. 128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", gli Enti locali svolgono l'attività di realizzazione dei lavori pubblici sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali predisposti ed approvati secondo la normativa vigente.

Ai sensi del comma 11 del richiamato art. 128 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici".

Per opere pubbliche si intendono quei manufatti, realizzati (di norma su aree acquisite mediante procedimento espropriativo) a spese della collettività da enti territoriali quali Stato, Regione, Provincia o Comune, per essere fruiti indistintamente dai cittadini, e cioè destinate al conseguimento di un pubblico interesse.
A titolo d'esempio sono da considerare opere pubbliche le strade, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, le carceri, le costruzioni militari (caserme) e quelle civili (palazzi, scuole etc.). Il problema del reperimento di risorse economiche per la realizzazione di opere pubbliche ha fatto sì che si sviluppassero tecniche di finanziamento che coinvolgessero anche soggetti privati, una delle più conosciute va sotto il nome di Project financing.

torna all'inizio del contenuto