Comune di Lazise
Il primo Comune d'Italia 983

Orari pubblici esercizi

LAZISE 27/07/2009
PROT. 15151
 
Ordinanza n.ro 13, per la determinazione degli orari degli esercizi pubblici e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di attività particolari; norme sugli intrattenimenti e svago e delle attività musicali nei pubblici esercizi e nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
 
Il Sindaco
 
  • Visto l’art. 54, lett. D) del D.P.R. 24/7/1977, n. 616 (“Competenze di Polizia Amministrativa attribuite ai Comuni”);
  • Visto l’art. 36, comma 3, {così sostituito dall’art. 11, comma 12 della L. 3 agosto 1999, n. 265 (“il Sindaco coordina e organizza orari…”)} della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (“Ordinamento della Autonomie Locali”)
  • Visto l’art. 54, lett. B) e d) (“Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale”) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”);
  • Premesso che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 12 del 22/03/1995 avente per oggetto “Determinazione indirizzi da osservare per la fissazione degli orari dei pubblici esercizi”, nonché della successiva deliberazione consiliare n.ro 27 del 22/06/2005 avente per oggetto ”Modifica orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi – L.R. 14 Settembre 1994, N. 40” ,sono stati disciplinati gli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L. 287/1991 e della Legge Regionale n. 40/1994;
  • Vista la Legge Regionale n. 29 del 21 settembre 2007 (“Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”) che inoltre abroga la Legge Regionale n. 40/1994 e individua nuovi criteri e procedure per l’emanazione da parte dei comuni della disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • Tenuto conto che l’art. 18, (orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) comma 8 della Legge Regionale n. 29/2007 stabilisce che il Comune, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale dovrà emanare apposita disciplina degli orari per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • Sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • Ritenuto di dover disciplinare il regime degli orari degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed altre disposizioni in materia
ORDINA
 
con decorrenza immediata gli orari di apertura e chiusura delle attività oggetto della presente, operanti nel territorio comunale, sono fissati come segue:
 
 
Art. 1
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
 
a)    esercizi in cui la somministrazione non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, l’attività deve svolgersi nella fascia oraria compresa 
 

 

tra le ore 6.00 antimeridiane in vigenza di ora legale e le ore 6,30 in vigenza di ora solare e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo per un massimo di 20 (venti) ore giornaliere

 

 
b)    esercizi in cui la somministrazione è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago non prevalenti, l’attività deve svolgersi nella fascia oraria compresa 
 

 

tra le ore 9.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo per un massimo di 13 (tredici) ore giornaliere
(ad eccezione delle sale da ballo, dei locali notturni e similari e comunque dei locali similari in cui sono prevalenti l’intrattenimento e lo svago in maniera prevalente)

 

 
c)    esercizi in cui la somministrazione è effettuata congiuntamente ad attività di sale da ballo, locali notturni ed esercizi similari con intrattenimento e svago prevalente,l’attività deve svolgersi nella fascia oraria compresa 
 

 

tra le ore 15.00 pomeridiane e le ore 4 del giorno successivo per un massimo di 12 (dodici) ore giornaliere
con apertura non oltre le ore 22.00 l’orario di apertura deve essere continuato

 

 
d)    per le sale da gioco, l’attività deve svolgersi nella fascia oraria compresa
 

 

tra le ore 9.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo

 

 
L’orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di 5 (cinque) ore giornaliere.
 
Art. 2
Deroghe
 
1)    Il Comune può autorizzare, previa richiesta da parte del titolare, la protrazione dell’orario massimo di chiusura fino alle ore 4.00 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:
üdal 1° al 6 gennaio compreso;
üin ulteriori giornate individuate dal comune per un massimo di 15 (quindici) giorni nell’anno solare.
 
2)    I limiti di cui all’art. 1 del presente provvedimento non si applicano nel periodo compreso tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio.
 
3)    Gli esercizi di cui all’art. 1 lettere a) e b) della presente ordinanza, ad apertura anche notturna possono essere autorizzati dal comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, a prorogare la chiusura fino alle ore 3.00 del giorno successivo.
 
Art. 3
Limitazione degli orari per esigenze pubbliche
 
1)    Il Sindaco può disporre con atto motivato rivolto a determinate persone, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragione di ordine o di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui all’art. 18, comma 1 della L.R. 29/2007.
 
Art. 4
Orario degli esercizi misti
 
1)    Gli esercizi misti che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività, salvo che per le attività indicate dall’art. 13 (disposizioni speciali – orari di vendita – non applicazione degli orari a particolari tipologie) del D. Lgs. n. 114/98 (riforma del commercio);
 
2)    gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande eventualmente ubicati nei centri commerciali osservano l’orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano; sono fatte salve condizioni precedenti l’entrata in vigore della presente ordinanza;
 
3)    gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno degli impianti stradali di carburanti osservano l’orario dell’impianto cui sono annessi.
 
Art. 5
Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
 
1)    Negli esercizi annessi a strutture ricettive è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche fuori dall’orario di cui ai precedenti articoli, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
 
2)    alle associazioni e ai circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute dalla legge, che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande , l’attività deve svolgersi
 

 

tra le ore 9.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo

 

 
3)    alla somministrazione al domicilio del consumatore e nei laboratori di ristorazione, l’attività deve svolgersi nella fascia oraria compresa
 

 

tra le ore 6.00 antimeridiane quando è in vigore l’ora legale e le ore 6,30 quando è in vigore l’ora solare e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo

 

 
a tali attività non si applicano le norme di cui agli artt. 26 (scelta dell’orario), 27 (deroghe generali all’orario minimo), 28 (chiusura settimanale e ferie) e 29 (cartello orario) della L.R. 29/2007.
 
4)    nelle mense aziendali, nei locali adibiti alla somministrazione delle associazioni e dei circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute ai sensi della legge, nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, nelle strutture per la somministrazione a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le disposizioni sugli orari di cui all’art. 18(orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) della L.R. 29/2007.
 
Art. 6
Orari di particolari attività di vendita
 
1)    Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie, le pasticcerie commerciali, gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o a questi adiacenti, nonché gliesercizi specializzati nella vendita di bevande, osservano l’orario compreso 
 

 

tra le ore 6.00 antimeridiane quando è in vigore l’ora legale e le ore 6,30 quando è in vigore l’ora solare e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo  per un massimo di 20 (venti) ore giornaliere

 

 
Art. 7
Scelta dell’orario
 
1)    L’orario scelto dall’esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia (fatto salvo quanto disposto dall’art. 1, comma c). L’esercente osserva l’orario prescelto, l’eventuale modifica dell’orario di apertura e chiusura è preventivamente comunicata al comune.
 
2)    La scelta dell’orario deve essere comunicata al comune al momento della presentazione della relativa domanda, o della D.I.A., o della comunicazione o comunque prima del rilascio dell’autorizzazione.
 
3)    In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l’orario prescelto dal precedente titolare.
 
4)    L’esercente osserva l’orario prescelto; l’eventuale modifica dell’orario di apertura e di chiusura è preventivamente comunicata al comune. Tale periodo verrà reso noto dall’esercente con l’esposizione di apposito cartello visibile al pubblico.
 
5)    All’ora stabilita per la chiusura dell’esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione.
 
6)    L’esercente può sospendere la somministrazione 30 (trenta) minuti prima dell’orario di chiusura.
 
Art. 8
Deroghe generali all’orario minimo
 
1)    E’ consentito all’esercente di posticipare l’apertura e anticipare la chiusura giornaliera fino ad un massimo di 2 (due) ore rispetto all’orario stabilito e, quando l’esercente ha
scelto un orario continuativo di almeno 10 (dieci) ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell’esercizio (fatto salvo quanto disposto dall’art. 1, comma c).
 
2)    L’orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.
 
3)    In caso di sospensione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, il titolare deve darne notizia al comune almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio della sospensione stessa, utilizzando
 
4)    l’apposito modulo predisposto dal comune. Della sospensione dell’attività per periodi inferiori ai 30 (trenta) giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall’esterno dell’esercizio.
 
Art. 9
Chiusura settimanale e ferie
 
1)    Gli esercizi possono osservare sino a 2 (due) giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di 2 (due) giornate nell’arco della medesima settimana.
 
2)    La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune utilizzando l’apposito modulo predisposto dal comune stesso, sia in caso di apertura di nuovo esercizio, di subingresso o di trasferimento di sede. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della domanda o comunque prima del rilascio dell’autorizzazione.
 
3)    In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l’orario prescelto dal precedente titolare.
 
4)    L’esercente osserva il giorno o i giorni, ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti e l’eventuale modifica è preventivamente comunicata al comune.
 
5)    Gli esercenti sono tenuti ad osservare i periodi scelti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l’esposizione di un avviso leggibile dall’esterno dell’esercizio.
 
Art. 10
Cartello orario
 
1)    E’ fatto obbligo agli esercenti di esporre nell’esercizio un cartello ben visibile anche dall’esterno durante l’orario di apertura, indicante l’orario prescelto di apertura e
chiusura comunicato al comune, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.
 
Art. 11 
Inquinamento acustico
 
1)    L’attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché quella di trattenimento e svago e di altre attività musicali in genere, dovrà avvenire nei limiti previsti dalla legge, dalle norme sull’inquinamento acustico e dalla “classificazione acustica del territorio comunale”, essendo il Comune principalmente ad economia turistica. A tale scopo si precisa che per
 

 

periodo diurno si intende quello compreso tra le ore 08.00 e le ore 23.00
periodo notturno si intende quello compreso tra le ore 23.00
e le ore 8.00
 

 

 
2)    Le attività di trattenimento e svago non potranno svolgersi nei seguenti orari:
 
  1. dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dopo le ore 24,00 nel periodo in cui è in vigore l’orario legale;
  2. dalla 13,00 alle ore 15,00 e dopo le ore 23,00 nel periodo in cui è in vigore l’orario solare;
  3. di consentire l’utilizzo di sistemi di amplificazione sonora sino alla ore 23,00 nel periodo in cui è in vigore l’ora legale ed alle ore 22,00 nel restante periodo dell’anno.
 
Gli accertamenti per il rispetto delle norme sull’inquinamento acustico avverranno secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215.
 
3)    Per le attività di cui ai commi precedenti, andrà presentata al comune copia della “relazione che misura le immissioni sonore relative all’intrattenimento musicale” redatta da apposito tecnico abilitato, che attesti il pieno rispetto delle indicazioni previste dalla “classificazione acustica del territorio comunale” e dalle disposizioni di legge vigenti.
 
Art. 12
Manifestazioni musicali
 
1)    Il Comune, in occasione di particolari eventi tra cui feste, sagre, fiere locali o manifestazioni temporanee, per un numero limitato di giorni, può su apposita richiesta, autorizzare manifestazioni musicali in deroga agli orari in precedenza fissati e comunque non oltre le ore 24.00, purché siano osservate le norme sull’inquinamento acustico citate nell’art. 11.
 
2)    Tutte le attività di trattenimento, svago e musicali saranno comunque consentite, sia per il periodo diurno che notturno esclusivamente entro il limiti di accettabilità dei livelli di rumore fissati dalle norme di legge e da quanto citato precedentemente.
 
3)    Limitazione agli orari potranno essere disposti, in via permanente o per situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o comunque di interesse pubblico.
Art. 13
Orari uso apparecchi musicali
 
1)    L’uso di apparecchi musicali o di altro tipo e le manifestazioni spettacolistiche in genere all’esterno degli esercizi di somministrazione e delle aziende ricettive dovranno cessare:
 

 

concertini musicali
entro le ore 23.00
diffusioni musicali (a mezzo juke-box, radio, televisione, mangianastri, CD, etc.)
entro le ore 23.00
giochi e le animazioni
entro le ore 23.00
per i concerti e le manifestazioni pubbliche, ancorché organizzati dal Comune o da altri Enti ed Associazioni
secondo l’orario di volta in volta fissato nella relativa autorizzazione

 

 
2)    L’uso di apparecchi musicali di qualsiasi tipo e le manifestazioni spettacolistiche in genere all’interno degli esercizi di somministrazione e delle aziende ricettive, dovranno cessare entro le ore 23.00.
 
Art. 14
Quiete pubblica
 
1)    Dopo le 23.00 gli esercenti dovranno rendersi parte diligente affinché i propri clienti, sia all’interno che all’esterno del locale, si astengano da canti, schiamazzi, grida, conversazioni ad alta voce o da qualsiasi manifestazione che possa turbare la quiete pubblica.
 
Art. 15
Norme legislative
 
1)    Per quanto non previsto nella presente ordinanza, si richiamano le disposizioni nazionali, regionali e le ulteriori disposizioni di legge riguardanti la materia trattata.
 
Art. 16
Lavoratori dipendenti
 
Sono fatte salve le condizioni e normative dei lavoratori dipendenti e in particolare il rispetto dell’orario, previste dai C.C.N.L. che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti degli esercizi di cui del presente provvedimento.
 
Art. 17
Abrogazioni
 
E' abrogata la precedente determinazione in materia di orari protocollo 15388, datata 17/07/2006.
 
Art. 18
Vigilanza e sanzioni
 
1)    Si invitano i gestori dei locali ai quali il presente provvedimento è diretto, a rispettare rigorosamente orari e limiti di emissione, avvertendo che in caso contrario l’attività rumorosa potrà essere sospesa o vietata.
 
2)    Chiunque vìola le disposizioni della presente ordinanza è punito con le sanzioni ed i provvedimenti amministrativi previsti dall’articolo 32, commi 4 e 5 della Legge Regionale 29/2007
 
3)    Gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare e rispettare la presente ordinanza perseguendo i trasgressori a termini di legge e di Regolamento.
 
 
Il Sindaco
f.to Rag. Renzo Franceschini
 
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