Gli interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - parte terza beni paesaggistici artt. 131 e ss..
L'autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:
- il procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004 ed in vigore dall'1 gennaio 2010;
- il procedimento in forma semplificata, introdotto dal DPR 9/7/2010 n. 139 per gli interventi di lieve entità, in vigore dal 10/9/2010.
In entrambi i casi è prevista l’acquisizione del parere della commissione edilizia ambientale.
L’autorizzazione paesaggistica è valida per 5 anni dalla data di rilascio. Decorso questo termine, se i lavori non sono stati effettuati o conclusi, deve essere richiesta una nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Inoltre è stato prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data del 21/8/2013, corrispondente all'entrata in vigore della Legge 9/8/2013 n. 98 di conversione del D.L. 21/6/2013 n. 69 (c.d. decreto del Fare).
Sulla domanda viene applicata l'imposta di bollo da € 16,00.
L'autorizzazione paesaggistica è atto autonomo rispetto al permesso di costruire o altri titoli che legittimano l'attività edilizio-urbanistica. Va pertanto presentata contestualmente al permesso di costruire o DIA alternativa e preventivamente in caso di attività edilizia libera o di SCIA.
Autorizzazione paesaggistica semplificata
L'autorizzazione paesaggistica semplifica viene richiesta per gli interventi di lieve entità, dettagliatamente indicati nell’allegato 1 del DPR 9/7/2010 n. 139.
Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 4 del DPR 139/2010. Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla domanda.
Il tecnico deve attestare la conformità urbanistico edilizia dell’intervento ed allegare una relazione paesaggistica in forma semplificata, secondo il modello allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005.
In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica-edilizia, l'Amministrazione competente (Comune), dichiara l'improcedibilità della domanda.
L’autorizzazione rilasciata è immediatamente efficace.
Autorizzazione paesaggistica ordinaria
L'autorizzazione paesaggistica ordinaria viene richiesta per tutti gli interventi da realizzare in area soggetta a tutela non rientranti nella procedura semplificata. Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004.
Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 105 giorni dalla domanda.
Alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione paesaggistica del professionista, redatta secondo i criteri e con i contenuti indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005, che costituisce il riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi di progetto. L’autorizzazione rilasciata è immediatamente efficace.
Autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti
Non è ammesso il rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, cioè a lavori già eseguiti (anche se parziali). Il trasgressore degli obblighi derivanti dal Titolo I parte terza del D.Lgs. n. 42/2004, è tenuto al ripristino a proprie spese.
Solo in alcuni casi espressamente previsti (art. 167, commi 4 e 5 del D.lgs.42/2004) è possibile rilasciare, un provvedimento successivo all'esecuzione dei lavori chiamato "accertamento di compatibilità paesaggistica". Tali casi riguardano lavori che non determinano aumento di superficie o di volume, impiego di materiali difformi dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata oppure lavori configurabili in interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il procedimento dell' "accertamento" prevede che il Comune richieda il parere vincolante della Soprintendenza e solo in caso si pronunci favorevolmente viene accertata la compatibilità paesaggistica rilasciando il relativo provvedimento che prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria.
In caso di rigetto della domanda è prevista la demolizione delle opere abusive.
Presentazione domanda
La domanda di autorizzazione paesaggistica in forma semplificata, in forma ordinaria ed a lavori già eseguiti, può essere presentata utilizzando il modulo di domanda scaricabile in questa pagina o all'interno della sezione "modulistica". Alla domanda è necessario allegare tutta la documentazione prevista.
Per saperne di più: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/autorizzazioni_paesaggistiche