Portale Trasparenza Comune di Castelmassa - Istruttoria e controdeduzioni per ricorsi al CDS al Prefetto

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Tipologie di procedimento

Istruttoria e controdeduzioni per ricorsi al CDS al Prefetto

Responsabile di procedimento: Pellegrinelli Simone

Descrizione

Quando può essere presentato il ricorso
Il ricorso può essere, ad esempio, proposto nei seguenti casi:
· i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
· manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
· manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
· manca l'indicazione della norma violata;
· notifica fuori termine della contravvenzione.

Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:

· mancanza di un segnale;
· fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
· errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).

E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla fede privilegiata che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali, per cui se si vuole dimostrare una realtà diversa occorre presentare querela di falso, che dovrà essere molto ben documentata perché se non ritenuta veritiera si viene denunciati per calunnia. La decisione prefettizia può essere impugnata davanti al giudice di pace (che in questo caso funge da organo di appello e non di primo grado come invece accade nel caso descritto nel capoverso successivo), entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

Il termine per presentare il ricorso
Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti. Non è necessaria l'assistenza di un legale.

Come si presenta il ricorso
Il Codice della Strada consente di presentare il ricorso direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; oppure all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Polizia Locale, Polizia stradale ecc.). Il ricorso può essere consegnato direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso e può essere richiesta l'audizione personale. Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro 30 giorni all'ufficio o comando cui appartiene l'organo che ha elevato la multa, che nei successivi 60 giorni è tenuto a rinviare gli atti al Prefetto, accompagnati dalle deduzioni tecniche utili a respingere o confermare le risultanze del ricorso.

Se il ricorso è stato presentato o inviato direttamente all'ufficio che ha elevato la multa, questo ha 60 giorni di tempo per inoltrarlo al Prefetto, con le deduzioni di cui sopra.

Come si conclude il procedimento
Il Prefetto, esaminati i documenti, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta:

· se respinge il ricorso: emette entro 120 giorni (che decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio che ha elevato la multa, ma il termine si interrompe quando l'interessato chiede l'audizione personale e riprende a decorrere solo dopo tale audizione) un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale, più le spese del procedimento;

· se accoglie il ricorso: il Prefetto, nello stesso termine di 120 giorni, dispone l'archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o Comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

L'ordinanza che dispone il pagamento deve essere notificata all'autore della violazione, il pagamento della somma e delle spese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notificazione.

Chi contattare

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
Contenuto inserito il 07-01-2014 aggiornato al 03-02-2014
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