Portale Trasparenza Comune di Castelmassa - Cessione fabbricati

Il portale della Trasparenza conforme al D.Lgs. 33/2013 - "Amministrazione Trasparente"

Tipologie di procedimento

Cessione fabbricati

Responsabile di procedimento: Pellegrinelli Simone

Descrizione

Cessione di fabbricato
Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191+

Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell’immobile (c), la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario (d).
a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

· Le comunicazioni relative alle sole cessioni di fabbricato in locazione o vendita ubicati nei Comuni della convenzione vanno presentate presso i rispettivi Ufffici dei comuni ove avviene la cessione.
· La comunicazione può essere consegnata personalmente presso i rispettivi uffici protocollo dei comuni interessati dalla cessione o inviate a mezzo posta , avendo cura di inviare una raccomandata A/R e di trattenere una delle copie previste alla quale allegare la ricevuta dell'avvenuta consegna.
· I moduli per le istanze si possono scaricare in questa pagina.

SE IL CESSIONARIO È CITTADINO ITALIANO
Allegare all'istanza debitamente compilata, 2 copie della dichiarazione di cessione fabbricato firmate in originale.

SE IL CESSIONARIO È STRANIERO COMUNITARIO
· Per l'affitto o la compravendita allegare all'istanza debitamente compilata, 2 copie della dichiarazione di cessione fabbricato firmate in originale e una fotocopia di un documento d'identità.

SE IL CESSIONARIO È EXTRA COMUNITARIO
· Per la locazione o la compravendita allegare all'istanza debitamente compilata, 2 copie della dichiarazione di cessione fabbricato firmate in originale; la fotocopia del permesso di soggiorno o del passaporto purchè accompagnato dalla fotocopia della ricevuta relativa alla richiesta del permesso di soggiorno; la fotocopia del contratto di locazione o compravendita registrato.
· I moduli per le istanze si possono scaricare in questa pagina.

Chi contattare

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
2 giorni

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
Contenuto inserito il 07-01-2014 aggiornato al 03-02-2014
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