Rendicontazione proventi violazioni codice della strada
L'art. 142, comma 12 quarter, del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 prevede per tutti gli Enti locali (comuni, unioni di comuni, province e Città Metropolitane) l'obbligo di rendicontare, entro il termine del 31 Maggio di ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell'esercizio precedente. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 30 Dicembre 2019, sono state impartite disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo di rendicontazione e sulle modalità di accesso alla procedura informatica per la trasmissione dei dati.
Le recenti modifiche normative al predetto art.142, comma 12 quarter, del D.Lgs n.285/92 - apportate dal D.L. Settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, della L. 9 Novembre 2021, n.156 - hanno introdotto l'obbligo in capo a ciascun ente locale di pubblicare la relazione sui proventi.
Le recenti modifiche normative al predetto art.142, comma 12 quarter, del D.Lgs n.285/92 - apportate dal D.L. Settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, della L. 9 Novembre 2021, n.156 - hanno introdotto l'obbligo in capo a ciascun ente locale di pubblicare la relazione sui proventi.
Descrizione |
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2022 Rendicontazione violazioni codice della strada (174.48 KB)
Inserita il 17/05/2023
Modificata il 17/05/2023
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2021 Rendicontazione violazioni codice della strada (172.19 KB)
Inserita il 30/05/2022
Modificata il 30/05/2022
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