Comune di Lazise
Il primo Comune d'Italia 983

Orari negozi

Prot. n. 13149                                                                       
Lazise, lì 30.06.2009
 
ORDINANZA N. 11
 
OGGETTO: ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
 
IL SINDACO
  • RICHIAMATO l’art. 11 del D. Lgs.  31.03.1998, n. 114  “Orario di apertura e di chiusura” degli esercizi di vendita al dettaglio e più precisamente, il comma 4^, che prevede la possibilità per gli esercizi di vendita al dettaglio di osservare la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
  • RICHIAMATO inoltre l’art. 12 , comma 1^, il quale recita. “ nei Comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d’arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall’obbligo di cui all’art. 11, comma 4”;
 
VISTE:
  • la legge regionale 28 dicembre 1999, n° 62 “Individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fine delle deroghe agli orari di vendita – direttive regionali”;
  • la D.G.R. 4 aprile 2000 n° 1312, contenenti le norme per l’individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e città d’arte;
  • la determinazione n. 100 del 03 ottobre 2000, n. progressivo gen. 1579/2000, della Provincia di Verona con la quale il Comune di Lazise viene individuato “Comune ad economia prevalentemente turistica” ;
 
Visto l’art. 50 – 7° c. – del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto l’art. 11 – comma 13 – della legge 3 agosto 1999, n° 265;
Sentite le organizzazioni locali delle imprese del commercio nella riunione del  20.05.2009;
Preso atto della richiesta di parere, trasmessa con nota del 15.06.2009, prot. n. 12240, alle organizzazioni locali dei consumatori e dei lavoratori dipendenti;
Ritenuto quindi  coordinare la materia oraria degli esercizi di vendita al dettaglio siti sull’intero territorio comunale;
 
O R D I N A
 
1.- di fissare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio nel seguente modo:
 
periodo dal 16 gennaio al 29 febbraio di ogni anno:
 
a.- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 - nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
b.- l’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
 
c.- gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale, festiva  ed infrasettimanale  non obbligatoria, dell’esercizio. Gli esercenti che comunque intendessero usufruire di detta facoltà di riposo infrasettimanale dovranno indicarlo nel cartello d’avviso al pubblico ed al fine di non creare disorientamento nelle abitudini commerciali dei consumatori potranno effettuarla come segue:
- settore alimentare: mercoledì pomeriggio;
- settore non alimentare: lunedì mattina;
- settore misto: la mezza giornata prevista per il settore dell’attività prevalente.
 
d.- Il Comune, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs, comma 5,   con apposita ordinanza sindacale annuale,   potrà  derogare all’obbligo della chiusura domenicale e festiva.  
 
periodo dal 1 marzo al 15 gennaio di ogni anno
dalle ore 07,00 alle ore 24,00 – gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio e possono derogare dall’obbligo della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del  D. Lgs. n. 114/98.
 
2.- Ai sensi dell’art. 13 – comma 1 - del D. Lgs. n° 114/98, le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le suddette attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente e le sale cinematografiche. Gli esercizi specializzati alla vendita dei prodotti di cui sopra possono osservare l’orario che gli è più congeniale.
 
3.- ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della L.R. 29/2007, gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione nei locali a questi adiacenti, nonché le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande osservano gli orari degli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago di cui all’art. 18, comma 1, lettera a) L.R. 29/07.  
4.- l’attività di panificazione con produzione e/o vendita di pane fresco può usufruire delle medesime deroghe degli esercizi commerciali di cui sopra in relazione ai periodi di apertura e chiusura indicati nel punto 1).
 
.- E’ abrogata l’ordinanza sindacale n° 1189 – del 08/01/1998. Per tutto quanto non fissato con il presente provvedimento è fatto rinvio al D. Lgs. 114/1998 ed alla normativa regionale.
 
Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell’orario previsto dai contratti collettivi nazionali ed aziendali di lavoro.
 
Manda a chi di competenza di far osservare la presente ordinanza e di pubblicarla all’albo Pretorio per otto giorni.
 
IL SINDACO
f.to Renzo Franceschini
 
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