Bilancio preventivo e consuntivo

Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, ha preso  il via un profondo processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili.
 
La delega contenuta nell’articolo 2 di questa legge ha portato all’adozione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, corretto e integrato nel 2014 da un decreto legislativo approvato il 31 gennaio 2014 dal Consiglio dei Ministri.
 
La riforma che ha introdotto la cd “armonizzazione contabile” è entrata  a regime il 1° gennaio 2015 e costituisce  una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica  in quanto favorisce  il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazione pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard.
L’armonizzazione contabile è la denominazione di  un complesso e articolato processo di riforma della contabilità pubblica,  prevista dall’art. 2 della legge 31 dicembre 2009  n. 196,  ed è finalizzata a rendere i bilanci  di tutte le pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili, a mezzo di operazioni eseguite con le stesse modalità, ossia con pari metodi e  criteri contabili, e con il risultato di soddisfare  quelle esigenze informative e di trasparenza correlate al coordinamento della finanza pubblica, al controllo sul rispetto delle regole comunitarie e  al famoso federalismo fiscale, previsto dalla legge 42/2009.
Negli gli enti territoriali la normativa sull’armonizzazione contabile (decorrenza 01.01.2015) prevede in primo luogo l’adeguamento ai 18 principi contabili generali   di cui all’allegato 1 al D. Lgs.118/2011 e l’ulteriore adeguamento ai principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.
Detti principi contabili generali e applicati, come previsto dall’art.3 del D. Lgs. 126/2014, garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’UE e l’adozione di sistemi informativi omogenei ed interoperabili.
E’ opportuno anche citare il principio di competenza finanziaria in quanto ha introdotto  dal 2015 un nuovo concetto e precisamente quello di competenza finanziaria potenziata. Esso costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive  – accertamenti e impegni – ovvero quelle per le quali sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito-la relativa obbligazione giuridica.  La sua corretta applicazione consentirà di conoscere i debiti effettivi delle P.A., di evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti, di rafforzare la programmazione di bilancio, di favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni ed, infine, avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.
La citata normativa sull’armonizzazione contabile  prevede ancora:

  • L’adozione di comuni schemi di bilancio finanziari – come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D. Lgs. 126/2014 – coerenti con la classificazione economica e funzionale di cui ai regolamenti comunitari, e concernenti bilanci di previsione 2015.
  • L’adozione di comuni schemi di rendiconto  di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.      Lgs. 126/2014.
  • L’adozione  della contabilità economico-patrimoniale in affiancamento a quella finanziaria che ne costituisce il sistema contabile   in quanto      ha funzione  autorizzatoria e di rendicontazione della gestione.
  • L’adozione      di un comune piano dei conti integrato - rispettivamente      da piano dei Conti finanziario  allegato C/1 – 6/1, da piano      dei conti economico allegato C/2 – 6/2 e da piano dei conti patrimoniale       allegato C/3- 6/3  sempre del D. Lgs. 118/2011, corretto ed      integrato dal D. Lgs. 126/2014 – garante della rilevazione unitaria dei      fatti gestionali.    Il      piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio  al     fine di illustrare gli obiettivi della gestione,  di misurare i risultati      e di monitorare   i servizi forniti e gli interventi realizzati   si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica      ed operativa dell’ente e completa la definizione del Piano della      Performance.   Una classificazione delle suddette varie operazioni      permette di esaminare in modo dettagliato ed esaustivo tutte le attività      di natura continuativa (servizi) o di carattere straordinario (progetti),      con riferimento alle quali vengono allocate le risorse di personale,      patrimoniali e finanziarie a disposizione dell’amministrazione per      raggiungere gli obiettivi di mandato individuati con riferimento a      ciascuna missione/programma e alle linee programmatiche.
  • L’adozione      di una codifica comune delle transazioni elementari – allegato D –      allegato 7 del D. Lgs. 118/2011, corretto e d integrato dal D. Lgs.      126/2014 – al fine di tracciare tutte le operazioni contabili e      movimentare il piano dei conti integrato. Ed inoltre per garantire l’omogeneità dei bilanci      pubblici, le amministrazioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 dello      stesso D. Lgs. 118/2011, codificano dette transazioni elementari      uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari, precisando che sono      vietati l’adozione del criterio della prevalenza, l’imputazione      provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi e      l’assunzione di impegni sui fondi di riserva.
  • La      predisposizione del bilancio consolidato con i propri enti ed      organismi strumentali, società controllate e partecipate, completo del      conto economico, dello stato patrimoniale attivo e passivo, come previsto      dagli allegati di cui all’allegato 11 del D. Lgs. 118/2011, corretto ed      integrato dal D. Lgs. 126/2014 e nel rispetto dei principi contabili      applicati.

 

 


 
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