Bilancio preventivo e consuntivo
Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, ha preso il via un profondo processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili.
La delega contenuta nell’articolo 2 di questa legge ha portato all’adozione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, corretto e integrato nel 2014 da un decreto legislativo approvato il 31 gennaio 2014 dal Consiglio dei Ministri.
La riforma che ha introdotto la cd “armonizzazione contabile” è entrata a regime il 1° gennaio 2015 e costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica in quanto favorisce il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazione pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard.
L’armonizzazione contabile è la denominazione di un complesso e articolato processo di riforma della contabilità pubblica, prevista dall’art. 2 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, ed è finalizzata a rendere i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili, a mezzo di operazioni eseguite con le stesse modalità, ossia con pari metodi e criteri contabili, e con il risultato di soddisfare quelle esigenze informative e di trasparenza correlate al coordinamento della finanza pubblica, al controllo sul rispetto delle regole comunitarie e al famoso federalismo fiscale, previsto dalla legge 42/2009.
Negli gli enti territoriali la normativa sull’armonizzazione contabile (decorrenza 01.01.2015) prevede in primo luogo l’adeguamento ai 18 principi contabili generali di cui all’allegato 1 al D. Lgs.118/2011 e l’ulteriore adeguamento ai principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.
Detti principi contabili generali e applicati, come previsto dall’art.3 del D. Lgs. 126/2014, garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’UE e l’adozione di sistemi informativi omogenei ed interoperabili.
E’ opportuno anche citare il principio di competenza finanziaria in quanto ha introdotto dal 2015 un nuovo concetto e precisamente quello di competenza finanziaria potenziata. Esso costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive – accertamenti e impegni – ovvero quelle per le quali sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito-la relativa obbligazione giuridica. La sua corretta applicazione consentirà di conoscere i debiti effettivi delle P.A., di evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti, di rafforzare la programmazione di bilancio, di favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni ed, infine, avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.
La citata normativa sull’armonizzazione contabile prevede ancora:
- L’adozione di comuni schemi di bilancio finanziari – come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D. Lgs. 126/2014 – coerenti con la classificazione economica e funzionale di cui ai regolamenti comunitari, e concernenti bilanci di previsione 2015.
- L’adozione di comuni schemi di rendiconto di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014.
- L’adozione della contabilità economico-patrimoniale in affiancamento a quella finanziaria che ne costituisce il sistema contabile in quanto ha funzione autorizzatoria e di rendicontazione della gestione.
- L’adozione di un comune piano dei conti integrato - rispettivamente da piano dei Conti finanziario allegato C/1 – 6/1, da piano dei conti economico allegato C/2 – 6/2 e da piano dei conti patrimoniale allegato C/3- 6/3 sempre del D. Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 – garante della rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, di misurare i risultati e di monitorare i servizi forniti e gli interventi realizzati si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell’ente e completa la definizione del Piano della Performance. Una classificazione delle suddette varie operazioni permette di esaminare in modo dettagliato ed esaustivo tutte le attività di natura continuativa (servizi) o di carattere straordinario (progetti), con riferimento alle quali vengono allocate le risorse di personale, patrimoniali e finanziarie a disposizione dell’amministrazione per raggiungere gli obiettivi di mandato individuati con riferimento a ciascuna missione/programma e alle linee programmatiche.
- L’adozione di una codifica comune delle transazioni elementari – allegato D – allegato 7 del D. Lgs. 118/2011, corretto e d integrato dal D. Lgs. 126/2014 – al fine di tracciare tutte le operazioni contabili e movimentare il piano dei conti integrato. Ed inoltre per garantire l’omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 dello stesso D. Lgs. 118/2011, codificano dette transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari, precisando che sono vietati l’adozione del criterio della prevalenza, l’imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi e l’assunzione di impegni sui fondi di riserva.
- La predisposizione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, società controllate e partecipate, completo del conto economico, dello stato patrimoniale attivo e passivo, come previsto dagli allegati di cui all’allegato 11 del D. Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 e nel rispetto dei principi contabili applicati.