Riapertura circolazione Via Molinetto

Pubblicata il 30/06/2017

IL SINDACO
VISTA l’ordinanza n. 11 del 28/06/2017 con la quale era stata ordinata l’immediata chiusura della circolazione pedonale e di tutti gli autoveicoli in Via Molinetto, nel tratto dall’incrocio con via Costa al confine con il Comune di Pieve di Soligo sino alla messa in sicurezza della strada;
ATTESO che sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza stradale consistenti in pulizia e taglio degli alberi pericolanti;
VISTO l’art. 7 del Codice della Strada, approvato con il D.L. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii. e delle norme sulla circolazione stradale, nonché il Regolamento di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495;
VISTO l’art. 7 della L. n. 241/1990, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti nel caso di specie, nell’urgenza di dare immediata tutela all’interesse della pubblica incolumità), non viene comunicato l’avvio del procedimento;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. del 18/08/2000, n°267;
ORDINA
Dalle ore 20.00 del giorno 30/06/2017 la riapertura della circolazione pedonale e di tutti gli autoveicoli in Via Molinetto, nel tratto dall’incrocio con via Costa al confine con il Comune di Pieve di Soligo. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.
DISPONE
che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questo Comune e sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio.
La Polizia Locale e gli organi di cui all’art. 12 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 sono incaricati di vigilare sulle prescrizioni della presente ordinanza.
Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione, oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
 

Categorie VIABILITA

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