Istituzione del senso unico alternato di circolazione in via Molinetto nei pressi del civico 5 per frana

Pubblicata il 03/05/2019

ORDINANZA n. 12 del 03-05-2019
 
Oggetto:     ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MOLINETTO NEI PRESSI DEL CIVICO 5 PER FRANA.

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 10 del 29.04.2019 con la quale si chiudeva al traffico la Via Molinetto a causa di un evento franoso legato alle precipitazioni conseguenti al maltempo;
VISTA la nota del Servizio Patrimonio Manutenzioni Protezione Civile del 02.05.2019 con la quale si dà atto della conclusione della fase emergenziale e si chiede l’emissione dell’ordinanza di senso unico alternato nel tratto di strada adiacente al civico 5 (c/o Trattoria “Buon Gustaio”), fino all’esecuzione dei lavori sulla sede stradale;
DATO ATTO che per definitiva rimessa in pristino dei luoghi sarà necessario chiudere temporaneamente la strada per permettere i lavori di rimozione del materiale sulla sede stradale;
RILEVATA quindi la necessità di provvedere con l’emissione del prescritto provvedimento amministrativo;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.L. 30.4.92 n° 285 sulla Circolazione Stradale;
 
          ORDINA
 
l’istituzione su to interessato dall’evento franoso nei pressi del civico 5, di un senso unico alternato e con limitazione di velocitàa 30 Km/h, nonché divieto di sorpasso a tutti gli autoveicoli, dalla chiusura temporanea al traffico del medesimo tratto di strada durante l’esecuzione dei lavori sopra indicati
 
La presente ordinanza sostituisce la citata nr. 10 del 29.04.2019, che si intende cessata.
La ditta esecutrice, a proprie cure e spese, deve:
apporre la segnaletica secondo la sequenza prevista nello schema segnaletico e di cantiere codificato delle tavole n. 65 (movieri) e n. 66 (semafori) del D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico Segnaletica Temporanea”;
nel caso si formino code di veicoli superiori a 200 m., utilizzare i movieri con il semaforo posto in lampeggio, fino allo smaltimento delle code;
nel caso in cui i lavori siano sospesi, a discrezione del direttore dei lavori, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona del cantiere;
rispettare quanto previsto dall’Art. 21 del Codice della Stradae relativo regolamento di attuazione;
 
adottare tutte quelle precauzioni atte a salvaguardare l’incolumità delle persone ed a evitare danni alle cose, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, aggiornato con D.Lgs. 10 settembre 1993 n° 360 e a quanto stabilito dagli artt. 30 al 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, aggiornato con D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610;
garantire l'accesso ai mezzi di soccorso, di polizia e di pronto intervento;
 
L’oscuramento di tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento.
 
L’impresa esecutrice resta in ogni caso responsabile dei lavori secondo quanto disposto dall’articolo 1669 del C.C.
E’ fatto obbligo a chi spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
Si rende nota al pubblico la presente ordinanza mediante l’affissione all’Albo Comunale

Refrontolo, 03-05-2019
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO U.U. POLIZIA LOCALE
Caronello Gian Pietro
 

Allegati

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Allegato ordinanza 12 del 3 mag 2019.pdf 723.39 KB

Categorie VIABILITA

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