Norme per la macellazione dei suini a domicilio per il periodo invernale 2016/2017

Pubblicata il 07/11/2016

ORDINANZA n. 19 del 04-11-2016

 
 
IL SINDACO
 
Visto il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20.12.1928, n. 3298;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 16.06.1992 n. 3425 e successive modifiche;
Visto il Regolamento CE m. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento;
Vista la nota della Regione del Veneto prot. n. 611214/50.00.13.00 del 24/10/2006, avente per oggetto “Macellazione dei suini a domicilio”;
Visto il  D. Lgs. 200 del 26/10/2010 relativo all’identificazione e alla registrazione dei suini;
Vista la proposta n. 1051/ S.V.I.A. del 17/10/2016 dell’ Azienda U.L.S.S. N. 7;
 
ORDINA
 
E’ consentita la macellazione dei suini a domicilio per consumo familiare nel periodo: 02/11/2016 – 28/02/2017;
Gli allevatori residenti sul territorio del Comune che intendono macellare suini per consumo familiare, devono sottoporre l’intero animale, dopo l’uccisione e prima di iniziare la lavorazione al proprio domicilio, alla visita del Veterinario;
Gli interessati, almeno 72 ore prima della macellazione, dovranno rivolgere domanda direttamente ai Servizi Veterinari dell’Azienda ULSS n. 7, presso le sedi dei distretti delle Unità Operative Veterinarie:
- Conegliano, presso Distretto Socio Sanitario Sud, sito in via Galvani, - tel. 0438 663988 (dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle 09.30);
- Vittorio Veneto, presso Distretto Socio Sanitario Nord, sito in piazza Foro Boario, tel. 0438 665935/6 (dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 09.30);
e l’ufficio Veterinario distaccato di:
- Farra di Soligo, Ufficio Veterinario presso il Mattatoio Pubblico, tel. 0438 801960 (dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 09.30).
E’ vietata la macellazione dei suini nelle ore notturne e nei giorni festivi;
E’ vietata la macellazione dei suini per conto terzi al di fuori dei macelli autorizzati;
E’ altresì vietata la commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato;
Le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni, debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie;
E’ vietata la jugulazione degli animali se non sono stati preventivamente abbattuti con la pistola a proiettile captivo di cui tutti i norcini devono essere provvisti;
E’ consentita la macellazione di un suino per nucleo familiare;
E’ altresì consentita la macellazione di n. 2 suini per nucleo familiare all’anno e le carni siano destinate all’autoconsumo, non a scopo commerciale e non destinate a terzi;
L’attestazione di avvenuta visita sanitaria dovrà risultare da dichiarazione del Veterinario;
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.


Refrontolo, 04-11-2016
F.to IL SINDACO
Collodel Loredana

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