Contributo nazionale per l'abbattimento di barriere architettoniche

Con la Legge 13 del 1989 è possibile richiedere contributi solo per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili, oppure per l'acquisto di attrezzature che consentono l’accessibilità e la fruizione degli spazi dell’immobile: esempio classico è quello del servo scala o della carrozzina montascale.
Hanno diritto a presentare le domande di contributo: 
 
  • i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
  • coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
  • i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
  • i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all'assistenza di persone con disabilità.
Il contributo può essere erogato per:
una singola opera (es. realizzazione di una rampa) un insieme di opere connesse funzionalmente cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).
Se di un unico intervento possono fruire più disabili, viene concesso un solo contributo. Ugualmente, quando si devono eliminare varie barriere nello stesso immobile e che ostacolano la stessa funzione, bisogna formulare un'unica domanda: il contributo sarà uno solo.
Se la varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuno degli interventi.
La domanda deve essere presentata:
 
  1. entro il 1° marzo di ciascun anno. L'amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda.
  2. Entro il 31 marzo, il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune e forma l'elenco dei richiedenti, e lo comunica alla regione.
  3. Il Fondo viene ripartito tra le regioni richiedenti con decreto interministeriale in proporzione al fabbisogno indicato dalle regioni.
  4. Le regioni ripartiscono le somme assegnate ai comuni richiedenti, privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate domande con diritto di precedenza.
  5. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità assegnano i contributi agli interessati. Se i fondi assegnati non sono sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, la precedenza viene data alle domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali; subordinatamente si considera l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Nel caso di pluralità di disabili, potenzialmente fruitori del medesimo intervento, la domanda può essere formulata da uno o più di essi; per ogni opera sarà comunque concesso un solo contributo.
L'interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o nè sono in corso di esecuzione.
Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.
L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura.
Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora).
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