Albo Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Appello

Ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 10.04.1951 n. 287, presso ogni Comune sono istituiti due Albi per i Giudici Popolari, rispettivamente l'Albo per i Giudici Popolari delle Corti d'Assise e l'Albo per i Giudici Popolari delle Corti d'Assise d'Appello. Ciascun Albo è composto da un elenco di cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (tra i quali determinati titoli di studio) che possono essere chiamati, su sorteggio delle rispettive Corti, a svolgere la funzione di Giudici Popolari nei processi rispettivamente di primo (Corte d'Assise) e di secondo grado (Corte d'Assise d'Appello).
La funzione di giudice popolare è obbligatoria.
I cittadini di età compresa tra i 30 anni e i 65 anni, in possesso dei requisiti previsti, possono chiedere l'iscrizione agli Albi suddetti. 
La domanda deve essere presentata entro il 31 luglio di ogni anno dispari.
L'inclusione nei predetti Albi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
  • essere iscritto nelle liste elettorali;
  • buona condotta morale;
  • possedere il diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise;
  • possedere il diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello.
Sono esclusi dalla funzione di giudice popolare:
  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

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Per informazioni contattare l'Ufficio Stato Civile, Elettorale
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