Reclamo e mediazione per i tributi locali

Il D.Lgs. 156 del 24/09/2015 "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 7-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 55, ha esteso a decorrere dal 2016 anche ai tributi locali la mediazione quale istituto preliminare al ricorso avanti alle Commissioni tributarie. Rientrano nell'obbligo di mediazione tutti gli atti (avvisi di accertamento, di ingiunzione, ecc.) di valore inferiore a 20mila euro (riferibili alla sola maggiore imposta accertata, senza computare sanzioni e interessi) relativi ai tributi comunali.
Per tutte le liti sorte dalla data del 01.01.2016 di valore inferiore a 20mila euro il contribuente potrà proporre il reclamo-mediazione in luogo del ricorso.

L'art. 17-bis, comma 4, del D.Lgs. 546/1992 prevede che l'istruttoria relativa al procedimento di esame del reclamo e della proposta di mediazione debba essere attribuita ad apposita struttura diversa ed autonoma da quella che cura l'istruttoria degli atti impugnabili:
- deliberazione giuntale n. 125 del 29.12.2015 - Nomina del responsabile dei reclamo e mediazione per i tributi comunali
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