Assegno nucleo familiare
CONCESSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE (ART. 65 LEGGE 448/1998 E S.M.I.)
Cos'è
L’assegno per il nucleo familiare è un assegno istituito con la legge 448 del 23/12/98 concesso dal Comune ed erogato dall’INPS, , a tutti i nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti con tre o più figli minori. Successivamente, l’art. 2, comma 2, del decreto 25 maggio 2001, n. 337 ha esteso la possibilità di usufruire del beneficio in oggetto anche ai cittadini comunitari residenti nel territorio italiano.
A chi serve
Tale assegno, per tredici mensilità su base annua, viene corrisposto soltanto ai nuclei familiari:
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composti da cittadini italiani o stranieri comunitari residenti, con tre o più figli di età inferiore a diciotto anni;
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dotati di risorse economiche che vengono riparametrate ogni anno a seguito di presentazione della situazione economica (I.S.E.E.).
Chi lo emette
L’assegno è concesso dal Comune ma erogato dall’INPS.
Come si fa
Lo stampato di domanda per ottenere l’assegno per il nucleo familiare si ritira presso l’ufficio servizio alle persone, servizio sociale e pari opportunità.
L’autocertificazione e la certificazione dell’indicatore della situazione economica devono essere compilati presso un C.A.F. entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per cui si richiede l’assegno.
Quanto dura
Tale assegno per tredici mensilità su base annua viene erogato in due rate da parte dell’INPS (luglio e gennaio dell’anno successivo).
Normativa di riferimento
Art. 65 della Legge 448 del 23/12/98 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 49 della Legge 23/12/1999, n. 488.
Art. 10 D.P.C.M. 21/12/2000 n. 452.
D.P.C.M. 25/05/2001, n. 337.
Circolare INPS n. 34 del 17/02/2004.