Anagrafe

 

Cambio di residenza in tempo reale
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35,  introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223:
ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Peraltro, va da subito precisato che le disposizioni del decreto-legge acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6).
Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (*).
Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
  1. direttamente all'ufficio anagrafe di Via del Municipio 18;
  2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di REANA DEL ROJALE, Ufficio Anagrafe, Via del Municipio 18, 33010 REANA DEL ROJALE;
  3. per fax al numero 0432 857673;
  4. per via telematica tramite e-mail o PEC all'indirizzo comune.reanadelrojale@certgov.fvg.it
Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o con firma autografa (la dichiarazione con firma autografa deve essere acquisita mediante scanner);
  2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).

ACCEDI ALLA MODULISTICA DELL'AREA

PROSIEGUO DELL'ITER
A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesimi.
Tuttavia provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per "immigrazione", si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa: 
  • nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
  • nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all' AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione e dame immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
  • nel caso di cambiamento di  abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata
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(*) art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:
1.      Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 
2.      Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3.      Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.
(**) Paesi membri dell'Unione Europea:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

 
INDICAZIONI PER LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(SOGGETTI PRIVATI – AGENZIE DI INFORMAZIONI – RECUPERO CREDITI – STUDI LEGALI – STUDI NOTARILI)
Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 con riferimento all’art.4 dell’Allegato A Tariffa parte I (modificata con D.M. 20/08/1992) le certificazioni o notizie anagrafiche richiesta da uffici notarili, avvocati, banche, agenzie per informazioni, ecc., sono soggette all’imposta di bollo da € 14,62 fin dall’origine, come più volte ribadito dal Ministero delle Finanze, con proprie risoluzioni ( a tal proposito si vedano R.M. prot.n.300612 del 09/12/1983, prot.n.450825 del 10/11/1990, prot.n.301694 del 21/11/1986, prot.n.352014 del 19/10/1987, prot. n.352119 del 09/12/1987, prot.n.811 del 22/04/1994, prot.n.851 del 22/04/1994,  prot.n.27 del 17/12/1994, prot.n.135 del 05/06/1995, prot.n.208 del 15/07/1995 e da ultimo, per quanto riguarda le agenzie di recupero crediti, Risoluzione D.R.E. Piemonte del 23/06/2010 ).
E’ necessario fornire una copia di un documento d’identità del richiedente (persona fisica o legale rappresentante della Società richiedente) o comunque consentirne l’identificazione come prescritto dal Ministro dell’Interno con Circolare n.15/92 del 12/08/1992.
L’eventuale rilascio di notizie circa il luogo di emigrazione è soggetto al verificarsi della condizioni di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei SS.DD. – n.11 del 20/05/2003 (notifica atti processuali, con rilascio a soggetto munito di apposita delega) ed è esteso anche ai soggetti individuati come da successivo chiarimento ministeriale del 31/05/2006 (“…altri soggetti, diversi dagli studi legali, interessati o loro delegati, qualora sussistano motivazioni giuridicamente tutelate…”) comunque sempre soggetto all’imposta di bollo.
L’eventuale invio di certificazioni a mezzo fax è consentito unicamente alle condizioni di cui al parere del Ministero dell’Interno del 23/02/2007 (preventivo assolvimento dell’imposta di bollo e diritti di segreteria ed accollo delle spese di spedizione da parte del richiedente).
IN  NESSUN CASO VENGONO FORNITE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE A MEZZO TELEFONO, PERTANTO SI INVITA AD ASTENERSI DA RICHIESTE E SOLLECITAZIONI IN TAL SENSO.
A decorrere dal 01/01/2012, per effetto dell’art. 15 legge 183/2011, non è più consentito il rilascio di certificazioni alle Pubbliche Amministrazioni, pertanto sono da intendersi non più accoglibili tutte le istanze di esenzione dal bollo richieste dai privati per usi previsti nella tabella B allegata al DPR 642/1972 e finalizzati alle produzione alla Pubblica Amministrazione.
Quanto sopra espresso, per il rilascio delle certificazioni anagrafiche è necessario far pervenire all’Ufficio Anagrafe del Comune di REANA DEL ROJALE – Via del Municipio 18:
  • Richiesta firmata dalla persona fisica richiedente o legale rappresentante della società richiedente, con fotocopia di un valido documento d’identità;
  • Marca da bollo da € 14,62;
  • La somma di € 0,52 per diritti di segreteria ( in contanti, no francobollo, no marche);
  • Busta affrancata per la risposta;
  • In caso di richiesta di certificazione riferita a persona emigrata in altro Comune, atto di delega della persona interessata o controinteressata nel quale sia documentata l’esigenza di tutelare una posizione giuridica, concreta, attuale e personale. In quest’ultimo caso l’Ufficio Anagrafe si riserva la valutazione della sussistenza delle condizioni previste dal parere del Ministero dell’Interno del 31/05/2006, cui è subordinato l’eventuale rilascio della certificazione.

Convivenze di Fatto


 
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