Comune di Lazise
Il primo Comune d'Italia 983

Cittadinanza "Iure Sanguinis"

Cittadinanza iure sanguinis: come fare e cosa serve
 
La Legge 5 febbraio 1992 n.91 e il D.P.R. 12 ottobre 1993 n.572 (regolamento di esecuzione) disciplinano la materia della cittadinanza italiana. Principio cardine (anche se non esclusivo) della cittadinanza italiana è l’attribuzione iure sanguinis ovvero la trasmissione della cittadinanza per discendenza diretta (paternità o maternità) da parte di chi è cittadino italiano. In virtù di tale principio, i discendenti dei cittadini italiani emigrati all’estero possono avviare un procedimento ricognitivo della loro cittadinanza originaria.

Come fare:
La richiesta può essere presentata:
•    al Consolato d’Italia all’estero competente territorialmente rispetto alla residenza estera del discendente del cittadino italiano;
•    in caso di rientro in Italia, al Comune italiano di iscrizione anagrafica.

Il discendente del cittadino italiano che trasferisce la propria dimora abituale in un Comune italiano deve presentare richiesta di residenza entro 3 mesi dall’ingresso in Italia. Si ricorda che la Polizia municipale verificherà l’effettiva presenza all’indirizzo indicato nella domanda di residenza.


Cosa serve 
A seguito di conclusione positiva del procedimento relativo alla residenza, va presentata Domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana e  va trasmessa in originale tutta la documentazione prevista nella circolare del Ministero dell’Interno K.28.1 dell’8 aprile 1991.

I documenti che riguardano il capostipite italiano sono:
•    atto di nascita, estratto o copia integrale o certificato in originale e contenente le indicazioni di paternità e maternità;
•    atto di matrimonio;
•    la certificazione di non naturalizzazione.

I documenti per ciascuno dei discendenti in linea retta sono:
•    atto di nascita;
•    atto di matrimonio.

Eventuale documentazione aggiuntiva (da produrre ad integrazione, se necessario):
•    sentenze di rettifica degli atti di stato civile stranieri;
•    atto di riconoscimento successivo (nel caso di nascita fuori dal matrimonio se l’atto non è stato sottoscritto da entrambi i genitori);
•    sentenza di divorzio del richiedente (se non viene prodotta, il richiedente risulterà coniugato anche nel caso di annotazione di divorzio sull’atto di matrimonio);
•    atto di morte (può essere utile per l’avo italiano per provare che è deceduto come cittadino italiano e per i discendenti per verificare lo stato di coniugio o vedovanza o divorzio ai fini della verifica della correttezza delle generazioni);
•    altra documentazione che si ritenesse necessario produrre a completamento di quanto richiesto dalla circolare K.28.1.

Tempi della procedura
Il termine del procedimento è di 180 giorni dalla data della domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana. Il termine viene sospeso per la verifica della documentazione.

Costi
Marca da bollo da 16,00 €.
 
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