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Segnalazioni di illeciti - WHISTLEBLOWING

Contenuto dell'obbligo

Il whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

Con legge 30 novembre 2017 n.179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” è stata  rafforzata la tutela del dipendente  pubblico che, nell’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione,  segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all’Autorità Nazionale Anticorruzione  (ANAC) o denuncia all’Autorità  giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
In particolare, il comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare “prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”.

Il principio della tutela della riservatezza dell’identità del dipendente autore della segnalazione è garantito anche da altri accorgimenti che le pubbliche amministrazioni devono adottare in base al Piano nazionale anticorruzione (Pna)

Il Comune di Pasian di Prato ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions ed ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi, in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’Ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.


Informazioni sui presupposti per effettuare una segnalazione

Il d.lgs. 24/2023, disciplinando in modo organico l’istituto di whistleblowing, ha ampliato notevolmente il novero dei soggetti che possono qualificarsi come whistleblower e modificato le ipotesi di violazione di norme che possono costituire oggetto di segnalazione.  
Presupposti soggettivi.
Per quanto riguarda il settore pubblico, i soggetti ai quali è riconosciuta la protezione in caso di segnalazione sono indicati nell’articolo 3, co. 3-4-5 d.lgs. 24/2023; nello specifico:
 - dipendenti dell’Ente pubblico;
 - lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
 - dipendenti o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
 - liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
 - volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
 - azionisti (persone fisiche);
 - persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico;
Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.  
Presupposti oggettivi.
Oggetto di segnalazione sono le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica; tali informazioni, per rappresentare un’ipotesi rientrante nell’ambito applicativo della disciplina sul whistleblowing, devono essere state acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).


Informazioni su modalità e procedure per effettuare la segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure in forma orale.
Segnalazioni scritte.
Il Comune di Pasian di Prato si è dotato di una piattaforma informatica dedicata alla gestione delle segnalazioni di Whistleblowing, la quale è raggiungibile al link indicato in fondo pagina. Al termine della procedura di segnalazione, dopo aver inserito le informazioni richieste, verrà generato un key code univoco che consente di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, integrare la segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive e scambiare messaggi con il destinatario della segnalazione mantenendo la massima riservatezza. Il key code rappresenta l’unico modo per accedere alle segnalazioni già inoltrate; qualora venisse smarrito o dimenticato, non sarà possibile in alcun modo recuperarlo. Per tale ragione, si raccomanda il segnalante (whistleblower) di conservare con cura suddetto codice e di non comunicarlo a terzi.

Segnalazioni orali.  
Per effettuare una segnalazione orale, il canale interno prevede le seguenti modalità:
- linea telefonica dedicata / segreteria telefonica dedicata / altro sistema di messaggistica vocale (indicare quale). Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;
 - previa richiesta, incontro diretto con l’RPCT fissato entro un termine ragionevole. In questo caso, il personale addetto, previo consenso del whistleblower, documenta la segnalazione mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione. Per fissare l’appuntamento, l’RPCT potrà essere contattato al seguente numero telefonico: 0432 64595X.
Qualunque sia la modalità scelta per inoltrare la segnalazione, la persona o l’ufficio interno a cui è affidata la gestione del canale interno svolgono le seguenti attività:
 - rilasciano al whistleblower avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
 - mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere, se necessario, integrazioni;
 - danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
 - forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
Si informa, altresì, che tra le novità apportate dal d.lgs. 24/2023, ANAC è individuata quale autorità amministrativa deputata a predisporre e gestire il canale di segnalazioni esterno. L’utilizzo di tale canale per le segnalazioni di whistleblowing può avvenire solo se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per maggiori informazioni riguardo alle modalità di segnalazione adottate da ANAC si rimanda al sito istituzionale dell’Autorità amministrativa: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing, le cui relative linee guida sono raggiungibili al seguente link.

 
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Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo web https://comunedipasiandiprato.whistleblowing.it/

Invia una segnalazione tramite WhistleblowingPA

Descrizione
Allegato 1 - Modulo per segnalazione interna (18.26 KB)
Inserita il 19/07/2023
Modificata il 20/07/2023
DPIA Whistleblowing -
Inserita il -
Modificata il -
Informativa Whistleblower (0.63 MB)
Inserita il 19/07/2023
Modificata il 19/07/2023
Atto organizzativo (0.76 MB)
Inserita il 19/07/2023
Modificata il 19/07/2023
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