S.U.A.P. - Ufficio Commercio

Il S.U.A.P. è individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attivita' produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonche' cessazione o riattivazione delle suddette attivita', ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

 

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti tali attività sono presentate esclusivamente in modalità telematica al S.U.A.P. competente per territorio.

 

Il S.U.A.P. assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

 

Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal S.U.A.P. agli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al S.U.A.P. tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

 

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5 DPR 160/2010. Il collegamento tra il S.U.A.P. e il registro imprese avviene attraverso modalita' di comunicazione telematica e:

  1. rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del S.U.A.P. all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati gia' acquisiti dal registro imprese;
  2. garantisce, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese renda accessibile al S.U.A.P. competente, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonche' le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attivita' ed alle comunicazioni provenienti dagli altri S.U.A.P., anche con riferimento alle attivita' non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso;
  3. assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA;

 

Il S.U.A.P. deve coordinarsi:

  • Con la “Comunicazione unica”, prevista dall’art. 9 della legge n. 4072007;
  • Con la “Direttiva Servizi”, D.leg. n. 59/2010, entrata in vigore l’ 8 maggio,
  • Con la riformulazione dell’art. 19 della L. 241/90 introdotta dalla L. 122 del 30 luglio 2010, che ha introdotto la “Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”, in sostituzione della DIA;

 

Per ogni altra informazione si rinvia al DPR 160/2010.

 

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le varie attività sono presentate esclusivamente in modalità telematica al S.U.A.P. competente per territorio al seguente indirizzo:

 

http://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap

 

Per accedere è necessario essere forniti di CNS o Business key

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