Imposta Unica Comunale (IUC) componente IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Uffici responsabili
Ufficio Tributi

Descrizione
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come definiti all'articolo 2 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504. La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 13 del D.L. 201/2011. L’imposta non si applica alla unità immobiliare non di lusso (categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11) adibita ad abitazione principale ed alle sue pertinenze (non più di una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7). L'imposta non è dovuta relativamente ai fabbricati rurali di uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del decreto legge n. 201/2011.
La legge 208/2015 ha introdotto importanti novità. A partire dal 2016 infatti sono completamente esentati dall'IMU i terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali con iscrizione a previdenza agricola. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75%. Nella determinazione delle rendite catastali dei gruppi D ed E sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cosidetti "imbullonati"). E' stata inoltre introdotta un'agevolazione del 50% per le unità immobiliari (escluse quelle di lusso categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodato sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso il comodante possieda nello stesso comune un immobile (non di lusso) adibito a propria abitazione principale. Il beneficio invece non si applica se il comodante possiede, anche in altro comune, altri immobili ad uso abitativo.   

per il calcolo dell'IMU e la stampa dei modelli F24 cliccare sull'immagine

N.B. fabbricati categoria D/2 (Alberghi, pensioni e residences) Nel programma calcolo IUC, per un errore non dipendente dagli uffici comunali, per la categoria in oggetto non sono riportate le aliquote corrette di IMU e TASI. Le aliquote corrette sono IMU 7,6 per mille (e non il 10,6 per mille) e TASI 2,5 per mille (e non 0,00 per mille) 



Chi contattare
Ufficio Tributi
Struttura di appartenenza: Area Finanziaria e SS.GG.
Telefono: 0425 846724
Indirizzo email: tributi@comune.castelmassa.ro.it
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Modulistica per il procedimento


Regolamenti per il procedimento
Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC)
Approvato con delibera C.C. 29 del 12/8/2014 

Riferimenti normativi
Parametri aree fabbricabili 2019
Stabiliti con delibera G.C. 123 del 13.12.2002, sono rimasti invariati per gli anni successivi. Sono valori di riferimento ....
Aliquote e detrazioni IUC 2019 componente IMU
Confermate con delibera C.C. n. 33 del 28/12/2018
Principali Codici Tributo F24
Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)
Imposta Unica Comunale (IUC) - commi 639/731
Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto

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