Class action - sottosezione non più soggetta ad obbligo di pubblicazione, ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97

Dal 1° gennaio 2010 è possibile esercitare l'azione collettiva di classe per sanare gli illeciti commessi dal 16 agosto 2009 in poi.

In che cosa consiste. È un'azione collettiva, promossa da uno o più consumatori/utenti, che agiscono in proprio o dando mandato a un'associazione di tutela dei diritti dei consumatori. Gli altri consumatori interessati, titolari di una identica pretesa, possono scegliere di aderire all'azione di classe già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio dell'avvocato. Resta salva, comunque, la possibilità di agire individualmente per la tutela dei propri diritti. Quest'ultima ipotesi, però, è incompatibile con la scelta di aderire a una class action.

Da chi può essere promossa. Dai consumatori/utenti che abbiano subito le conseguenze di condotte o pratiche commerciali scorrette; oppure che abbiano acquistato un prodotto difettoso o pericoloso; oppure ancora che versino in una medesima situazione di pregiudizio nei confronti di un'impresa, in conseguenza di un inadempimento contrattuale. Come dare il via all'azione. Mediante ricorso al tribunale uno dei soggetti consumatori/utenti propone l'azione assistito da un avvocato, eventualmente dando mandato a un'associazione di tutela dei consumatori. Tutti gli altri cointeressati possono aderire senza doversi rivolgere all'avvocato.
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