b) fabbricati inagibili e inabitabili e fabbricati di interesse storico o artistico

L’art. 3.4, comma 2 del regolamento IUC  stabilisce che per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 42/2004) ed i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni) la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
 
Il requisito dell’inagibilità/inabilità può essere integrato a mezzo di accertamento dell’ufficio tecnico comunale (con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione).
 
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
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